Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) - Trattato, Bruxelles, 26 luglio 1995: differenze tra le versioni

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==ATTO DEL CONSIGLIO ==
ATTO DEL CONSIGLIO del 26 luglio 1995 che stabilisce la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (95/C 316/01)
del 26 luglio 1995 che stabilisce la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (95/C 316/01)
 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
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==ALLEGATO: CONVENZIONE ==
basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)
 
 
CONVENZIONE basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)
 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,
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HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
 
===TITOLO I ISTITUZIONE E FUNZIONI ===
INDICE
 
Pagina
 
TITOLO I ISTITUZIONE E FUNZIONI .
 
5
 
Articolo 1 Istituzione .
 
5
 
Articolo 2 Obiettivo .
 
5
 
Articolo 3 Funzioni .
 
5
 
Articolo 4 Unità nazionali .
 
6
 
Articolo 5 Ufficiali di collegamento .
 
6
 
Articolo 6 Sistema informatizzato di raccolte di informazioni .
 
7
 
TITOLO II SISTEMA DI INFORMAZIONE .
 
7
 
Articolo 7 Istituzione del sistema di informazione .
 
7
 
Articolo 8 Contenuto del sistema di informazione .
 
8
 
Articolo 9 Diritto di accesso al sistema di informazione .
 
8
 
TITOLO III ARCHIVI DI LAVORO PER FINI DI ANALISI .
 
9
 
Articolo 10 Rilevamento, trattamento e uso di dati di carattere personale .
 
9
 
Articolo 11 Sistema di indice .
 
10
 
Articolo 12 Decisione costitutiva degli archivi .
 
11
 
TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI .
 
11
 
Articolo 13 Obbligo di informazione .
 
11
 
Articolo 14 Livello di protezione dei dati .
 
11
 
Articolo 15 Responsabilità per la protezione dei dati .
 
12
 
Articolo 16 Disposizioni relative alla stesura delle relazioni .
 
12
 
Articolo 17 Norme di utilizzazione .
 
12
 
Articolo 18 Trasmissione di dati a Stati ed organismi terzi .
 
12
 
Articolo 19 Diritto di accesso .
 
13
 
Articolo 20 Rettifica e cancellazione dei dati .
 
14
 
Articolo 21 Termini previsti per la conservazione e la cancellazione degli archivi .
 
15
 
Articolo 22 Rettifica e conservazione di dati contenuti in dossier .
 
15
 
Articolo 23 Autorità di controllo nazionale .
 
15
 
Articolo 24 Autorità di controllo comune .
 
15
 
Articolo 25 Sicurezza dei dati .
 
16
 
TITOLO V STATUS GIURIDICO, ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE .
 
17
 
Articolo 26 Capacità giuridica .
 
17
 
Articolo 27 Organi dell'Europol .
 
17
 
Articolo 28 Consiglio di amministrazione .
 
17
 
Articolo 29 Direttore .
 
18
 
Articolo 30 Organico .
 
19
 
Articolo 31 Segretezza .
 
19
 
Articolo 32 Obbligo del segreto e della riservatezza .
 
19
 
Articolo 33 Lingue .
 
20
 
Articolo 34 Informazione del Parlamento europeo .
 
20
 
Articolo 35 Bilancio .
 
20
 
Articolo 36 Revisione dei conti .
 
21
 
Articolo 37 Accordo sulla sede .
 
21
 
TITOLO VI RESPONSABILITÀ E TUTELA GIURIDICA .
 
22
 
Articolo 38 Responsabilità in caso di trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto .
 
22
 
Articolo 39 Altri tipi di responsabilità .
 
22
 
Articolo 40 Composizione delle controversie .
 
22
 
Articolo 41 Privilegi e immunità .
 
22
 
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI .
 
23
 
Articolo 42 Relazioni con gli Stati ed organismi terzi .
 
23
 
Articolo 43 Modifica della convenzione .
 
23
 
Articolo 44 Riserve .
 
23
 
Articolo 45 Entrata in vigore .
 
23
 
Articolo 46 Adesione di nuovi Stati membri .
 
24
 
Articolo 47 Depositario .
 
24
 
Allegato di cui all'articolo 2 .
 
30
 
Dichiarazione .
 
32
 
 
TITOLO I ISTITUZIONE E FUNZIONI
 
 
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===TITOLO II SISTEMA DI INFORMAZIONE ===
 
 
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===TITOLO III ARCHIVI DI LAVORO PER FINI DI ANALISI ===
 
 
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===TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI ===
 
 
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===TITOLO V STATUS GIURIDICO, ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE ===
 
 
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5. Il direttore è il rappresentante legale dell'Europol.
 
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 495A1127(01).1
 
6. Il direttore e i vicedirettori possono essere sollevati dalle loro funzioni mediante decisione del Consiglio che delibera alla maggioranza di due terzi dei voti degli Stati membri secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione.
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===TITOLO VI RESPONSABILITÀ E TUTELA GIURIDICA ===
 
 
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===TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI ===