Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio Unico ed una Commissione Unica delle Comunità Europee - Trattato, Bruxelles, 22 luglio 1975: differenze tra le versioni

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===CAPO I - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO ===
;Articolo 1
:L'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dal comma seguente:
::«Il controllo dei conti è assicurato da una Corte dei conti, che agisce nel limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato».
 
;Articolo 12
:L'articolo 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
::«Articolo 78
::1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
::Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l’attività del comitato consultivo e parimenti quelle dell'assemblea, del Consiglio e della Corte di giustizia.
::2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
::Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ad una previsione delle spese.
::3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
::Ogniqualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
::Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.
::4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
::L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
::Qualora entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
::Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
::5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio amministrativo, delibera alle condizioni che seguono:
:::a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea;
:::b) per quanto riguarda le proposte di modificazione:
:::* qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione segnatamente in quanto l’aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;
:::* qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di una decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;
:::* qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei due commi precedenti, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo.
::Il progetto di bilancio amministrativo è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.
::Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea e le proposte di modificazione da essa presentate siano state accettate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.
::Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o le proposte di modificazione da essa presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio amministrativo modificato è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
::6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
::7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente dell'Assemblea constata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.
::8. Tuttavia l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio amministrativo e chiedere che le venga presentato un nuovo progetto.
::9. Per l’insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
::L’alta Autorità, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:
::* dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
::* dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e
::* dall'evoluzione del costo della vita durante l’ultimo esercizio.
::Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
::Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
::Quando l'Assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorità ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza del membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
::10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
::L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione e obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49».
 
;Articolo 3
L'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dal comma seguente:
:Nell'articolo 78 bis del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, «78 settimo» è sostituito da «78 nono».
 
;Articolo 4
«Il controllo dei conti è assicurato da una Corte dei conti, che agisce nel limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato».
:L'articolo 78 terzo del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
::«Articolo 78 ter
::1. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio amministrativo non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio amministrativo dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione dell'Alta Autorità crediti superlori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio amministrativo in preparazione.
::L'Alta Autorità è autorizzata e ha l’obbligo di riscuotere le imposizioni sino all'ammontare dei crediti dell'esercizio precedente, senza tuttavia poter riscuotere un ammontare superiore a quello che sarebbe risultato dall'approvazione del progetto di bilancio amministrativo.
::2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al primo paragrafo. L'autorizzazione e l’obbligo di riscuotere le imposizioni possono essere modificati in conformità.
::Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente all'Assemblea; entro un termine di trenta giorni l'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al paragrafo 1. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui l'Assemblea abbia preso la decisione. Se nel termine precitato l'Assemblea non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata».
 
;Articolo 25
:Nell'articolo 78 quarto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, «78 settirno» è sostituito da «78 nono».
 
;Articolo 6
L'articolo 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
:L'articolo 78 quinto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
::«Articolo 78 quinto
::Ogni anno l'Alta Autorità presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio amministrativo. Inoltre essa comunica loro uno stato finanziario da cui risulta la situazione attiva e passiva della Comunità, per il settore cui si riferisce il bilancio amministrativo».
 
«;Articolo 787
:L'articolo 78 sesto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
::«Articolo 78 sesto
::1. E’ istituita una Corte dei conti.
::2. La Corte dei conti è composta di nove membri.
::3. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie di indipendenza.
::4. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea.
::Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.
::I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.
::I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il mandato del presidente è rinnovabile.
::5. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità.
::Nell'adempimento dei loro doveri essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
::6. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
::7. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 8.
::L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato.
::Salvo il caso delle dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
::8. 1 membri della Corte dei conti possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su domanda della Corte dei conti, che non sono plü in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
::9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità che abbiano valore di retribuzione.
::10. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti».
 
;Articolo 8
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
:L'articolo 78 settimo del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
::«Articolo 78 settimo
::1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le spese d'amministrazione e le entrate a carattere amministrativo della Comunità, comprese le entrate dovute all'imposta stabilita a profitto della Comunità sugli stipendi, salari ed emolumenti dei suoi funzionari ed agenti. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l’atto costitutivo non escluda tale esame.
::2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese di cui al paragrafo 1 ed accerta la sana gestione finanziaria.
::Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.
::Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
::Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.
::3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto in caso di necessità, sul posto presso le istituzioni della Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte del conti se intendono partecipare al controllo.
::I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle istituzioni della Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.
::4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa relazione è trasmessa alle istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
::La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari e dare pareri su richiesta di una delle istituzioni della Comunità.
::Essa adotta le relazioni annue o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.
::Essa assiste l'Assemblea e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
::5. Inoltre la Corte dei conti stende ogni anno una relazione distinta sulla regolarità delle operazioni contabili diverse da quelle relative alle spese ed alle entrate di cui al paragrafo 1 nonché sulla regolarità della gestione finanziaria dell'Alta Autorità in merito a tali operazioni. La Corte dei conti appronta questa relazione sei mesi al più tardi dopo la fine dell'anno al quale il conto si riferisce e la invia all'Alta Autorità ed al Consiglio. L'Alta Autorità comunica questa relazione all'Assemblea.»
 
;Articolo 9
Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l’attività del comitato consultivo e parimenti quelle dell'assemblea, del Consiglio e della Corte di giustizia.
:Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:
::«Articolo 78 ottavo
::L'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto all'Alta Autorità dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo essa esamina, successivamente al Consiglio, i conti e lo stato finanziario di cui all'articolo 78 quinto, nonché la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa».
 
;Articolo 10
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
:Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:
 
::«Articolo 78 nono
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ad una previsione delle spese.
::Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'Alta Autorità e previa consultazione dell'Assemblea e parere della Corte del conti:
 
:::a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed all'esecuzione del bilancio amministrativo ed al rendimento ed alla verifica dei conti;
3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
:::b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili».
 
Ogniqualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
 
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.
 
4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
 
L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
 
Qualora entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
 
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
 
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio amministrativo, delibera alle condizioni che seguono:
 
a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea;
 
b) per quanto riguarda le proposte di modificazione:
 
- qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione segnatamente in quanto l’aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;
 
- qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di una decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;
 
- qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei due commi precedenti, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo.
 
Il progetto di bilancio amministrativo è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.
 
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea e le proposte di modificazione da essa presentate siano state accettate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.
 
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o le proposte di modificazione da essa presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio amministrativo modificato è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
 
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
 
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente dell'Assemblea constata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.
 
8. Tuttavia l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio amministrativo e chiedere che le venga presentato un nuovo progetto.
 
9. Per l’insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
 
L’alta Autorità, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:
 
- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
 
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e
 
- dall'evoluzione del costo della vita durante l’ultimo esercizio.
 
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
 
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
 
Quando l'Assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorità ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza del membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
 
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
 
L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione e obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49».
 
Articolo 3
 
Nell'articolo 78 bis del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, «78 settimo» è sostituito da «78 nono».
 
Articolo 4
 
L'articolo 78 terzo del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
 
«Articolo 78 ter
 
1. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio amministrativo non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio amministrativo dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione dell'Alta Autorità crediti superlori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio amministrativo in preparazione.
 
L'Alta Autorità è autorizzata e ha l’obbligo di riscuotere le imposizioni sino all'ammontare dei crediti dell'esercizio precedente, senza tuttavia poter riscuotere un ammontare superiore a quello che sarebbe risultato dall'approvazione del progetto di bilancio amministrativo.
 
2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al primo paragrafo. L'autorizzazione e l’obbligo di riscuotere le imposizioni possono essere modificati in conformità.
 
Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente all'Assemblea; entro un termine di trenta giorni l'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al paragrafo 1. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui l'Assemblea abbia preso la decisione. Se nel termine precitato l'Assemblea non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata».
 
Articolo 5
 
Nell'articolo 78 quarto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, «78 settirno» è sostituito da «78 nono».
 
Articolo 6
 
L'articolo 78 quinto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
 
«Articolo 78 quinto
 
Ogni anno l'Alta Autorità presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio amministrativo. Inoltre essa comunica loro uno stato finanziario da cui risulta la situazione attiva e passiva della Comunità, per il settore cui si riferisce il bilancio amministrativo».
 
Articolo 7
 
L'articolo 78 sesto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
 
«Articolo 78 sesto
 
1. E’ istituita una Corte dei conti.
 
2. La Corte dei conti è composta di nove membri.
 
3. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie di indipendenza.
 
4. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea.
 
Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.
 
I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.
 
I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il mandato del presidente è rinnovabile.
 
5. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità.
 
Nell'adempimento dei loro doveri essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
 
6. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
 
7. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 8.
 
L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato.
 
Salvo il caso delle dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
 
8. 1 membri della Corte dei conti possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su domanda della Corte dei conti, che non sono plü in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
 
9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità che abbiano valore di retribuzione.
 
10. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti».
 
Articolo 8
 
L'articolo 78 settimo del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
 
«Articolo 78 settimo
 
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le spese d'amministrazione e le entrate a carattere amministrativo della Comunità, comprese le entrate dovute all'imposta stabilita a profitto della Comunità sugli stipendi, salari ed emolumenti dei suoi funzionari ed agenti. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l’atto costitutivo non escluda tale esame.
 
2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese di cui al paragrafo 1 ed accerta la sana gestione finanziaria.
 
Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.
 
Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
 
Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.
 
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto in caso di necessità, sul posto presso le istituzioni della Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte del conti se intendono partecipare al controllo.
 
I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle istituzioni della Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.
 
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa relazione è trasmessa alle istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
 
La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari e dare pareri su richiesta di una delle istituzioni della Comunità.
 
Essa adotta le relazioni annue o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.
 
Essa assiste l'Assemblea e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
 
5. Inoltre la Corte dei conti stende ogni anno una relazione distinta sulla regolarità delle operazioni contabili diverse da quelle relative alle spese ed alle entrate di cui al paragrafo 1 nonché sulla regolarità della gestione finanziaria dell'Alta Autorità in merito a tali operazioni. La Corte dei conti appronta questa relazione sei mesi al più tardi dopo la fine dell'anno al quale il conto si riferisce e la invia all'Alta Autorità ed al Consiglio. L'Alta Autorità comunica questa relazione all'Assemblea.»
 
Articolo 9
 
Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:
 
«Articolo 78 ottavo
 
L'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto all'Alta Autorità dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo essa esamina, successivamente al Consiglio, i conti e lo stato finanziario di cui all'articolo 78 quinto, nonché la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa».
 
Articolo 10
 
Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:
 
«Articolo 78 nono
 
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'Alta Autorità e previa consultazione dell'Assemblea e parere della Corte del conti:
 
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed all'esecuzione del bilancio amministrativo ed al rendimento ed alla verifica dei conti;
 
b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili».
 
===CAPO II - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ===