Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni - Trattato, Schengen, 19 giugno 1990: differenze tra le versioni

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====CAPITOLO QUARTO - Condizioni di circolazione degli stranieri ====
;Articolo 19
:1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.
:2. Fino all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le
:3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del Capitolo 3 del presente Titolo.
Parti contraenti per il periodo di validità del visto, semprechè soddisfino le
:4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell`articolo 22.
condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.
 
2. Fino all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto
;Articolo 20
rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una
:1. Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti
:2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla
:3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.
data del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui
 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
;Articolo 21
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è
:1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purchè tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e non figurino nell' elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente interessata.
oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del
:2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.
Capitolo 3 del presente Titolo.
:3. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni
:4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.
dell`articolo 22.
 
Articolo 20
;Articolo 22
1. Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente
:1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.
nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di
:2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si recano nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti all'obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.
un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè
:3. Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.
soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c,
 
d ed e.
;Articolo 23
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte
:1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi piu` le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.
contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel proprio
:2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.
territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di
;3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se
un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente
in applicazione di tale legislazione l'allontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio.
Convenzione.
:4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni
:5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al diritto di asilo nè all'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nè alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.
dell'articolo 22.
 
Articolo 21
;Articolo 24
1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti
:Fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'obbligo di allontanamento previsto all'articolo 23, ove detto allontanamento non possa avvenire a spese dello straniero.
contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purchè
tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo
non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, semprechè
soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c
ed e, e non figurino nell' elenco nazionale delle persone segnalate della Parte
contraente interessata.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione
provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un
documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.
3. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti
che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione
provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente
articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni
dell' articolo 22.
Articolo 22
1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti
sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte
contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio
entrano. Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte
contraente, sia all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere
dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.
2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si recano
nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti all'obbligo di dichiarare la
loro presenza di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi
1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.
Articolo 23
1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi piu` le condizioni di
soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti
deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.
2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di
soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra Parte contraente,
deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.
3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se
può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di
ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo
deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato
fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se
in applicazione di tale legislazione l'allontanamento non è consentito, la Parte
contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo
territorio.
4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di
origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere
ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di
riammissione conclusi dalle Parti contraenti.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative
al diritto di asilo nè all'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New
York del 31 gennaio 1967, nè alle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo e dell'articolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.
Articolo 24
Fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti dal
Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli squilibri
finanziari che possono risultare dall'obbligo di allontanamento previsto
all'articolo 23, ove detto allontanamento non possa avvenire a spese dello
straniero.
 
====CAPITOLO QUINTO - Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione ====