L.cost. 6 marzo 1992, n. 1 - Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto: differenze tra le versioni
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Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di▼
|NomePagina=L.cost 6 marzo 1992, n. 1, Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto
▲|Descrizione=Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto
Art. 1.▼
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1. L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito dal seguente:▼
{{diritto legge
"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.▼
|GazzettaUfficiale=
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.▼
|EntrataInVigore=
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".▼
|UltimaModifica=
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.▼
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▲;Art. 1.
▲:1. L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
▲::"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
▲::La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
▲::In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
▲:La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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