L.cost. 6 marzo 1992, n. 1 - Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
 
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{diritto
LEGGE COSTITUZIONALE|Titolo=L.cost. 6 marzo 1992, n. 1
Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di
|NomePagina=L.cost 6 marzo 1992, n. 1, Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.
|Descrizione=Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto
Art. 1.
}}
1. L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
{{diritto legge
"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
|GazzettaUfficiale=
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
|EntrataInVigore=
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
|UltimaModifica=
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
|DocumentiAbrogati=
|DocumentiCollegati=
}}
 
;Art. 1.
:1. L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
::"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
::La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
::In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
:La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
{{Qualità testo|75%}}
[[Categoria:Diritto-R|Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto]]
[[Categoria:Documenti storici Italia|Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto]]
[[Categoria:Leggi costituzionali|Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto]]