Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/1: differenze tra le versioni
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::La materia prima è ridotta mediante frantumazione e mescolata con acido formico per diminuirne il pH. Il miscuglio è immagazzinato per un periodo intermedio in attesa di un nuovo trattamento. Il prodotto è quindi introdotto in un convertitore di calore. L'avanzamento del prodotto nel convertitore di calore è controllato per mezzo di spostamenti e sollecitazioni meccaniche al fine di assicurare che il prodotto, al termine del trattamento mediante calore, abbia compiuto un ciclo sufficiente in termini di tempo e temperatura. Dopo il trattamento mediante calore, il prodotto viene separato mediante sistemi meccanici nelle fasi liquido/grasso/ciccioli. Al fine di ottenere un concentrato di proteine animali la fase liquida è pompata in due scambiatori di calore riscaldati a vapore, dotati di camere a vuoto dove l'umidità intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. I ciccioli sono reincorporati nel concentrato di proteine prima dell'immagazzinamento.
::1. Dimensione dei frammenti: dopo la frantumazione la dimensione dei frammenti deve essere inferiore a . . . mm.
::2. pH: durante la fase di acidificazione il pH deve essere inferiore o pari a . . . . Il pH deve essere verificato quotidianamente.
::3. Durata dell'immagazzinamento intermedio: deve essere almeno di . . . ore.
::4. Durata assoluta del trattamento: il trattamento deve avere una durata minima di . . . minuti alla temperatura minima di cui al punto 5.
::5. Temperatura critica: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di . . . °::C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.».
;32. 393 D 0013: Decisione 93/13/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi (GU n. L 9 del 15.1.1993, pag. 33).
:Nell'allegato F sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria»
::«Finlandia»
::«Norvegia»
::«Svezia».
;33. 393 D 0024: Decisione 93/24/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 18), modificata da:
:- 393 D 0341: Decisione 93/341/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993 (GU n. L 136 del 5.6.1993, pag. 47),
:- 393 D 0664: Decisione 93/664/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 27).
:Nell'allegato II, punto 2, lettera d) si aggiunge il seguente testo:
::«
{| {{prettytable|align=center}}
|13. Austria: ||Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien
|-
|14. Finlandia: ||Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
|-
|15. Norvegia: |Veterinærinstituttet, Oslo
|-
|16. Svezia: |Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
|}
::».
:Si inserisce il seguente articolo:
::«Articolo
::Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia
;35. 393 D 0052: Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU n. L 13 del 21.1.1993, pag. 14).
:Si inserisce il seguente articolo:
::«Articolo 2 bis
::Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa, ove necessario, gli allegati I e II. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».
36. 393 D 0160: Decisione 93/160/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, recante l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina (GU n. L 67 del 19.3.1993, pag. 27).
:Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria»
::«Finlandia»
::«Norvegia»
::«Svezia».
;37. 393 D 0195: Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 1), modificata da:
:- 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11),
:- 393 D 0509: Decisione 93/509/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 44).
:a) Nell'allegato I, il gruppo A è sostituito da:
::«Gruppo A
::Groenlandia, Islanda e Svizzera».
:b) Nell'allegato II, il gruppo A è sostituito da:
::«Gruppo A
::Groenlandia, Islanda e Svizzera».
;38. 393 D 0196: Decisione 93/136/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 7).
:a) Nell'allegato I, nota in calce (5), sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
:b) Nell'allegato II, nota in calce (3), il gruppo A è sostituito da:
::«Gruppo A:
::Groenlandia, Islanda e Svizzera».
;39. 393 D 0197: Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 16), modificata da:
:- 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11),
:- 393 D 0510: Decisione 93/510/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 45),
:- 393 D 0682: Decisione 93/682/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1993 (GU n. L 317 del 18.12.1993, pag. 82).
:a) Nell'allegato I, il gruppo A è sostituito da:
::«Gruppo A
::Groenlandia, Islanda e Svizzera».
:b) Nell'allegato II. A, Certificato sanitario, il titolo è sostituito da:
::«CERTIFICATO SANITARIO
::per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera».
;40. 393 D 0198: Decisione 93/198/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 34).
:Nell'allegato, parte 2 a, sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria»
::«Finlandia»
::«Norvegia»
::«Svezia».
;41. 393 D 0199: Decisione 93/199/CEE della Commissione, del 19 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 43), modificata da:
:- 393 D 0427: Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52).
:- 393 D 0504: Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16).
:Nell'allegato, parte 2, sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria (Burgenland, Salisburgo, Tirolo, Voralberg, Austria Superiore)»
::«Finlandia»
::«Norvegia»
::«Svezia».
;42. 393 D 0244: Decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità (GU n. L 111 del 5.5.1993, pag. 21).
:Nell'allegato II, 2 d) si aggiunge quanto segue:
::«
{| {{prettytable|align=center}}
|13. Austria: ||Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien
|-
|14. Finlandia: ||Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
|-
|15. Norvegia: ||Veterinærinstituttet, Oslo
|-
|16. Svezia: ||Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
|}
::».
;43. 393 D 0257: Decisione 93/257/CEE della Commissione, del 15 aprile 1993, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali per la ricerca dei residui (GU n. L 118 del 14.5.1993, pag. 75).
:Nell'allegato si aggiunge il seguente testo:
::«
{| {{prettytable|align=center}}
|Austria ||Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling ||Tutti i gruppi
|-
|Finlandia: ||Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors ||Tutti i gruppi
|-
|Norvegia ||Norges Veterinærhøgskole, Oslo ||Gruppo A III a), b); Gruppo B I a); Gruppo B II a)
| ||Veterinærinstituttet, Oslo ||Gruppo A I b); Gruppo B II a), b)
| ||Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus, Oslo ||Gruppo A I a), c); Gruppo A II; Gruppo B I b), c)
|-
|Svezia ||Statens livsmedelsverk, Uppsala ||Tutti i gruppi
|}
::»
;44. 393 D 0317: Decisione 93/317/CEE della Commissione, del 21 aprile 1993, relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini (GU n. L 122 del 18.5.1993, pag. 45)
::«Austria: AT
::Finlandia: FI
::Norvegia: NO
::Svezia: SE».
;45. 393 D 0321: Decisione 93/321 della Commissione, del 10 maggio 1993, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svizzera (GU n. L 123 del 19.5.1993, pag. 36).
:a) Nel titolo sono soppressi i seguenti termini:
::«dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e».
:b) All'articolo 1, paragrafo 1 sono soppressi i seguenti termini:
::«della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e».
;46. 393 D 0432: Decisione 93/432/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria (GU n. L 200 del 10.8.1993, pag. 39).
:La decisione 93/432/CEE è abrogata.
;47. 393 D 0451: Decisione 93/451/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria (GU n. L 210 del 21.8.1993, pag. 21).
:La decisione 93/451/CEE è abrogata.
;48. 393 D 0688: Decisione 93/688/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1993, relativa alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dalla Svezia (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 51).
:La decisione 93/688/CEE è abrogata.
:Nell'allegato sono soppresse le seguenti parti:
::«PARTE 4
::SVEZIA»
::«PARTE 8
::NORVEGIA»
::«PARTE 9
::AUSTRIA».
;50. 394 D 0024: Decisione 94/24/CE della Commissione, del 7 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da paesi terzi e che abroga le decisioni 92/430/CEE e 92/431/CEE (GU n. L 18 del 21.1.1994, pag. 16).
:All'articolo 1 si aggiunge il seguente comma:
::«La Commissione completa l'elenco dei posti di cui all'allegato per la Norvegia e la Svezia ed eventualmente per l'Austria e la Finlandia. Le decisioni relative alla Norvegia e alla Svezia sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».
;51. 394 D 0034: Decisione 94/34/CE della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa all'entrata in funzione della rete informatizzata ANIMO (GU n. L 21 del 26.1.1994, pag. 22).
:a) All'articolo 1, dopo la data del 1o febbraio 1994 si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».
:b) All'articolo 2, dopo la data del 1o giugno 1994 si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».
:c) All'articolo 3, dopo la data del 1o febbraio 1994 si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».
:d) All'articolo 4, dopo la data del 1o giugno 1994 si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».
:e) Si inserisce il seguente articolo:
::«Articolo 6 bis
::Per l'Austria e la Finlandia la Commissione adotta le opportune misure transitorie.»
;52. 394 D 0070: Decisione 94/70/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 36 dell'8.2.1994, pag. 5)
:Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe:
{| {{prettytable|align=center}}
|«
|-
|«
|-
|«NO: ||NORVEGIA ||x ||x ||x»
|-
|«SE: ||SVEZIA ||x ||x ||x».
|}
;53. 394 D 0085: Decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (GU n. L 44 del 17.2.1994, pag. 31).
:Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe:
{| {{prettytable|align=center}}
|«AT: ||Austria ||x»
|-
|«FI: ||Finlandia ||x»
|-
|«NO: ||Norvegia ||x»
|-
|«SE: ||Svezia ||x».
==F. VARIE==
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