Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/1: differenze tra le versioni
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==D. RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI==
===I. SISTEMA GENERALE ===
;392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 209 del 24.7.1992, pag. 25).
:Nell'allegato C «ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO ii)»:
:a) Nella sezione «1. Settore paramedico e sociopedagogico» è aggiunto quanto segue:
::«In Austria
::corsi di formazione per:
::ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.
::ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionale ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.
::ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.»
:b) Nella sezione «2. Settore dei mastri artigiani» («Mester/Meister/Maître») che rappresenta formazioni non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A, è aggiunto quanto segue:
::«In Austria
::corsi di formazione per:
::ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di “Meister”.
::corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e foreste, ossia
::ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di “Meister”.»
::«In Norvegia
::corsi di formazione per:
::ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in un biennio di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame di perito che abilita alla formazione degli apprendisti e dà diritto al titolo di “Meister”.»
:c) Nella sezione «3. Settore marittimo, sottosezione a) Navigazione marittima», è aggiunto quanto segue:
::«In Norvegia
::corsi di formazione per:
::ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base e da un periodo di servizio in mare di tre anni (due anni e mezzo per gli ufficiali di macchina), completata
::e da un ulteriore servizio in mare. Tale formazione è riconosciuta a norma della convenzione internazionale STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).
::corsi di formazione per:
::ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base di due anni, completata da un anno di pratica professionale e di servizio in mare e da un anno di formazione professionale specializzata.» ▼
:d) Nella sezione «3. Settore marittimo», dopo la sottosezione b) «Pesca marittima» è aggiunto quanto segue: ▼
▲ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base di due anni, completata da un anno di pratica professionale e di servizio in mare e da un anno di formazione professionale specializzata.»
::«c) Personale addetto agli impianti mobili di trivellazione»: ▼
▲d) Nella sezione «3. Settore marittimo», dopo la sottosezione b) «Pesca marittima» è aggiunto quanto segue:
::«In Norvegia ▼
▲«c) Personale addetto agli impianti mobili di trivellazione»:
::corsi di formazione per: ▼
▲«In Norvegia
::* direttore di piattaforma (“plattformsjef”),
▲corsi di formazione per:
▲- operatore della sala di controllo (“kontrollromoperatør”),
::ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base di due anni. Esso viene completato da almeno un anno di servizio in piattaforma e, ▼
▲ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base di due anni. Esso viene completato da almeno un anno di servizio in piattaforma e,
:e) Nella sezione «4. Settore tecnico» è aggiunto quanto segue: ▼
▲- per gli altri, da due anni e mezzo di formazione professionale specializzata.»
::«In Austria ▼
▲e) Nella sezione «4. Settore tecnico» è aggiunto quanto segue:
::corsi di formazione per: ▼
▲«In Austria
▲corsi di formazione per:
▲- guardia forestale (“Förster”),
▲- consulente tecnico (“Technisches Büro”),
▲- intermediario lavoro ad interim (“Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe”),
▲- agente di collocamento (“Arbeitsvermittlung”),
▲- consulente finanziario (“Vermögensberater”),
::* agente di sicurezza (“Bewachungsgewerbe”),
▲- investigatore privato (“Berufsdetektiv”),
▲- amministratore di stabili (“Immobilienverwalter”),
▲- agente pubblicitario (“Werbeagentur”),
▲- fiduciario immobiliare (“Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer”),
::ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni di istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale. ▼
▲- agente per il recupero di crediti (“Inkassoinstitut”),
▲ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni di istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale.
::ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale. ▼
▲- consulente di assicurazioni (“Berater in Versicherungsangelegenheiten”),
▲ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale.
::ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni di istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi (“privilegio teresiano”).»
▲- carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico (“Planender Zimmermeister”),
▲ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni di istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi (“privilegio teresiano”).»
===II. PROFESSIONI LEGALI ===
;377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU n. L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da:
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