Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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:Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso alle acque stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sarà in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.
======Sottosezione I - Pescherecci della Norvegia ======
;Articolo 38
:Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Norvegia e immatricolati e/o registrati in un porto norvegese, in appresso denominati «pescherecci della Norvegia», è sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.
:A decorrere dalla data di adesione il suddetto regime di accesso garantirà il mantenimento, da parte della Norvegia, delle possibilità di pesca definite all'articolo 44.
;Articolo 39
1.# Fino alla data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92, soltanto 441 pescherecci della Norvegia, indicati nell'allegato IV, in appresso denominato «elenco di base», possono essere autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII. Durante il periodo che va dalla data di adesione fino al 31 dicembre 1995, nella zona situata a sud di 56° 30' di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50° 30' di latitudine nord l'esercizio delle attività di pesca è riservato unicamente ai palangari.
2.# Soltanto 165 pescherecci tipo adibiti alla pesca di specie demersali, fra quelli che figurano nell'elenco di base, sono autorizzati ad esercitare simultaneamente le loro attività di pesca, a condizione di figurare in un elenco periodico adottato dalla Commissione.
3.# Per «peschereccio tipo» si intende un peschereccio di potenza al freno uguale a 511 kilowatt (kW). I tassi di conversione per i pescherecci di potenza diversa sono i seguenti:
-#* inferiore a 219 kW:0,57,
-#* uguale o superiore a 219 kW, ma inferiore a 292 kW:0,76,
-#* uguale o superiore a 292 kW, ma inferiore a 365 kW:0,85,
-#* uguale o superiore a 365 kW, ma inferiore a 438 kW:0,90,
-#* uguale o superiore a 438 kW, ma inferiore a 511 kW:0,96,
-#* uguale o superiore a 511 kW, ma inferiore a 584 kW:1,00,
-#* uguale o superiore a 584 kW, ma inferiore a 730 kW:1,07,
-#* uguale o superiore a 730 kW, ma inferiore a 876 kW:1,11,
-#* superiore a 876 kW:2,25,
-#* palangari: 1,00,
-#* palangari equipaggiati di un dispositivo per la pastura automatica o per il sollevamento meccanico del palamite: 2,00.
4.# Nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio la pesca di specie pelagiche è consentita contemporaneamente solo a 60 pescherecci e nel periodo dal 1o giugno al 30 novembre solo a 30 pescherecci.
5.# Gli eventuali adattamenti dell'elenco di base a seguito della messa fuori servizio, prima dell'adesione, di un peschereccio per motivi di forza maggiore sono adottati al più tardi il 1o gennaio 1995 secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Questi adattamenti non possono concernere il numero dei pescherecci e la loro ripartizione tra ciascuna delle categorie né comportare un aumento del tonnellaggio globale o della potenza totale per ciascuna di queste. Inoltre, i pescherecci della Norvegia designati in sostituzione possono essere scelti soltanto fra quelli che figurano nell'elenco dell'allegato V.
6.# Il numero dei pescherecci tipo di cui al paragrafo 2 può essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilità di pesca attribuite alla Norvegia per le popolazioni soggette a limitazione del tasso di sfruttamento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 di detto regolamento.
7.# I pescherecci indicati nell'elenco di base eventualmente messi fuori servizio o in disarmo e soppressi da detto elenco dopo l'adesione possono essere sostituiti da pescherecci della stessa categoria muniti di un motore di potenza non superiore a quella dei pescherecci soppressi dall'elenco. <br />Le condizioni di sostituzione di cui al precedente comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacità della flotta degli attuali Stati membri non venga aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico.
8.# Le disposizioni volte a garantire l'osservanza della normativa da parte degli operatori, comprese quelle concernenti la possibilità di non autorizzare il peschereccio interessato a pescare per un certo periodo, sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Le condizioni di sostituzione di cui al precedente comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacità della flotta degli attuali Stati membri non venga aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico.
;Articolo 40
8. Le disposizioni volte a garantire l'osservanza della normativa da parte degli operatori, comprese quelle concernenti la possibilità di non autorizzare il peschereccio interessato a pescare per un certo periodo, sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
1.# Dopo la data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92 e fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque di cui all'articolo 39, alle condizioni determinate dal Consiglio e secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Articolo 40
2.# Il regime d'accesso di cui al paragrafo 1 è regolamentato in modo analogo a quello applicabile ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale, in appresso denominati «pescherecci dell'Unione attuale», nelle acque comunitarie a nord di 62° latitudine nord.
1. Dopo la data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92 e fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque di cui all'articolo 39, alle condizioni determinate dal Consiglio e secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
;Articolo 41
2. Il regime d'accesso di cui al paragrafo 1 è regolamentato in modo analogo a quello applicabile ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale, in appresso denominati «pescherecci dell'Unione attuale», nelle acque comunitarie a nord di 62° latitudine nord.
:Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM IIa, IIIa (Skagerrak) {{rif|1}} e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 3691/93.
Articolo 41
;Articolo 42
Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM IIa, IIIa (Skagerrak) {{rif|1}} e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 3691/93.
:Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare gli articoli 39, 40 e 41 sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Articolo 42
;Articolo 43
Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare gli articoli 39, 40 e 41 sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
:Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia, nella divisione CIEM IIIa (Skagerrak), a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
Articolo 43
:Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia, nella divisione CIEM IIIa (Skagerrak), a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
;Articolo 44
Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Articolo 44
1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Norvegia, è fissata come segue per specie e per zona:
Specie Divisione CIEM (1) o NAFO (2) Zone di riferimento per la fissazione dei TAC Parti della Norvegia (%)
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(2) Acque della Comunità.
(3) Pesca con palangari di granatieri, pesce sorcio, «mora mora», e musdea bianca.
4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale lo sforzo di pesca dei pescherecci della Norvegia sulle specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
 
======Sottosezione II - Pescherecci dell'Unione nella sua composizione attuale ======
Articolo 45