Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni
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:Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso alle acque stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sarà in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.
======Sottosezione I - Pescherecci della Norvegia ======
;Articolo 38
:Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Norvegia e immatricolati e/o registrati in un porto norvegese, in appresso denominati «pescherecci della Norvegia», è sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.
:A decorrere dalla data di adesione il suddetto regime di accesso garantirà il mantenimento, da parte della Norvegia, delle possibilità di pesca definite all'articolo 44.
;Articolo 39
;Articolo 40 ▼
▲8. Le disposizioni volte a garantire l'osservanza della normativa da parte degli operatori, comprese quelle concernenti la possibilità di non autorizzare il peschereccio interessato a pescare per un certo periodo, sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
▲Articolo 40
▲1. Dopo la data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92 e fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque di cui all'articolo 39, alle condizioni determinate dal Consiglio e secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
;Articolo 41 ▼
▲2. Il regime d'accesso di cui al paragrafo 1 è regolamentato in modo analogo a quello applicabile ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale, in appresso denominati «pescherecci dell'Unione attuale», nelle acque comunitarie a nord di 62° latitudine nord.
:Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM IIa, IIIa (Skagerrak) {{rif|1}} e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 3691/93. ▼
▲Articolo 41
;Articolo 42 ▼
▲Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM IIa, IIIa (Skagerrak) {{rif|1}} e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 3691/93.
:Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare gli articoli 39, 40 e 41 sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. ▼
▲Articolo 42
;Articolo 43 ▼
▲Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare gli articoli 39, 40 e 41 sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
:Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia, nella divisione CIEM IIIa (Skagerrak), a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. ▼
▲Articolo 43
:Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. ▼
▲Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia, nella divisione CIEM IIIa (Skagerrak), a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
;Articolo 44 ▼
▲Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
▲Articolo 44
1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Norvegia, è fissata come segue per specie e per zona:
Specie Divisione CIEM (1) o NAFO (2) Zone di riferimento per la fissazione dei TAC Parti della Norvegia (%)
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(2) Acque della Comunità.
(3) Pesca con palangari di granatieri, pesce sorcio, «mora mora», e musdea bianca.
4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale lo sforzo di pesca dei pescherecci della Norvegia sulle specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
======Sottosezione II - Pescherecci dell'Unione nella sua composizione attuale ======
Articolo 45
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