Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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3. Fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale di cui all'articolo 91 i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Finlandia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
======Sottosezione II - Pescherecci dell'Unione nella sua composizione attuale ======
;Articolo 95
:Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
:Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
 
=====Sezione III - Risorse esterne =====