Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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====CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'Unione doganale====
;Articolo 126
:Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Svezia, alle condizioni specificate in tale allegato.
;Articolo 127
# Dal 1° gennaio 1995, il Regno di Svezia applica: <br />a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione; <br />b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
1. Dal 1o gennaio 1995, il Regno di Svezia applica:
2.# I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti dei limiti quantitativi alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità, in modo da tener conto delle attuali correnti degli scambi tra la Svezia ed i suoi paesi fornitori.
a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione;
3.# Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.
b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
;Articolo 128
2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti dei limiti quantitativi alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità, in modo da tener conto delle attuali correnti degli scambi tra la Svezia ed i suoi paesi fornitori.
1.# Dal 1o gennaio 1995, il Regno di Svezia applica: le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 129.
3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.
2.# Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.
Articolo 128
3.# Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
1. Dal 1o gennaio 1995 il Regno di Svezia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 129.
;Articolo 129
2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.
:L'articolo 128 si applica:
3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
-:* agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;
Articolo 129
-:* laalla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;
L'articolo 128 si applica:
-:* ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
- agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;
;Articolo 131130
- la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;
:Il Regno di Svezia si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960, e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.
- ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
;Articolo 130131
:Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato svedese.
Il Regno di Svezia si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960, e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.
 
Articolo 131
Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato svedese.
====CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio====
;Articolo 132