Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 889:
Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato svedese.
====CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio====
;Articolo 132
:Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.
;Articolo 133
:Le entrate denominate «dazi della tariffa doganale comune o altri dazi», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi della Svezia con i paesi terzi.
;Articolo 134
:Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa al Regno di Svezia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un dodicesimo degli importi seguenti:
-:* 488 milioni di ecu nel 1995,
-:* 432 milioni di ecu nel 1996,
-:* 76 milioni di ecu nel 1997,
-:* 31 milioni di ecu nel 1998.
;Articolo 135
:La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Svezia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.
;Articolo 136
:La quota di partecipazione del Regno di Svezia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.
 
===TITOLO VI - AGRICOLTURA===