Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni
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====CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale====
;Articolo 73
:Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano all'Austria, alle condizioni specificate in tale allegato.
;Articolo 74
:La Repubblica d'Austria può mantenere, fino al 31 dicembre 1996, nei confronti della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, della Romania e della Bulgaria, le restrizioni all'importazione, applicate al 1o gennaio 1994, per la lignite del codice 27 02 10 00 della Nomenclatura combinata.
:I necessari adattamenti sono apportati agli accordi europei e, qualora applicabili, agli accordi provvisori conclusi con tali paesi conformemente all'articolo 76 del presente trattato.
;Articolo 75
# Dal 1° gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica: <br />a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione; <br />b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi. ▼
1. Dal 1o gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica: ▼
▲a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione;
;Articolo 76 ▼
▲2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità.
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▲3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.
▲Articolo 76
;Articolo 77 ▼
▲2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.
:L'articolo 76 si applica: ▼
▲3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
▲Articolo 77
▲L'articolo 76 si applica:
▲- agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;
;Articolo 78 ▼
▲- alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;
:La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al
▲- ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
▲Articolo 78
▲La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.
====CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio====
;Articolo 79
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