Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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====CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale====
;Articolo 73
:Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano all'Austria, alle condizioni specificate in tale allegato.
;Articolo 74
:La Repubblica d'Austria può mantenere, fino al 31 dicembre 1996, nei confronti della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, della Romania e della Bulgaria, le restrizioni all'importazione, applicate al 1o gennaio 1994, per la lignite del codice 27 02 10 00 della Nomenclatura combinata.
:I necessari adattamenti sono apportati agli accordi europei e, qualora applicabili, agli accordi provvisori conclusi con tali paesi conformemente all'articolo 76 del presente trattato.
;Articolo 75
# Dal 1° gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica: <br />a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione; <br />b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
1. Dal 1o gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica:
2.# I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità.
a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione;
3.# Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.
b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
;Articolo 76
2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità.
1.# Dal 1o gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica: le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 77.
3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.
2.# Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.
Articolo 76
3.# Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
1. Dal 1o gennaio 1995 la Repubblica d'Austria applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 77.
;Articolo 77
2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.
:L'articolo 76 si applica:
3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
-:* agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;
Articolo 77
-:* alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;
L'articolo 76 si applica:
-:* ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
- agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;
;Articolo 78
- alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;
:La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.
- ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
 
Articolo 78
La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.
====CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio====
;Articolo 79