Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/15: differenze tra le versioni

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===I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI===
1. 370 L 0220: Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 17), modificata da:
- 172 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
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- 391 L 0542: Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1o ottobre 1991 (GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1).
Il Regno di Svezia può mantenere, fino al 1o ottobre 1996, secondo le sue procedure nazionali di omologazione, la propria normativa riguardante le emissioni dei motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 85 kW, consentirà però la libera circolazione conformemente all'«acquis» comunitario a decorrere dal 1o gennaio 1995. Il Regno di Svezia potrà rilasciare l'omologazione CE in conformità della direttiva 91/542/CEE soltanto a decorrere dalla data in cui applicherà integralmente detta direttiva.
===II. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI===
1. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
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a) Il Regno di Svezia può prevedere disposizioni transitorie fino al 1o gennaio 2000 per conformarsi all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/96/CEE, restando inteso che entro il 1o luglio 1994, le autorità svedesi sottoporanno all'approvazione della Commissione un progetto delle misure da adottare per riportare entro i limiti stabiliti dalla direttiva i fidi che superano i limiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b);
b) Non oltre la data dell'adesione della Svezia e entro il 31 dicembre 1997, le autorità svedesi presenteranno alla Commissione relazioni sull'andamento della situazione in merito alle misure adottate per conformarsi alla direttiva. La Commissione riesaminerà le misure in base a tali relazioni. Alla luce degli sviluppi constatati, tali misure saranno eventualmente adeguate allo scopo di accelerare il processo di limitazione dei fidi. Le autorità svedesi chiederanno alle imprese di assicurazione vita interessate di avviare immediatamente il processo di limitazione dei grandi fidi. Le imprese interessate non aumenteranno tali fidi, salvo che gli stessi rientrino già nei limiti prescritti dalla direttiva e che gli aumenti non comportino un superamento di tali limiti. Entro la fine del periodo transitorio le autorità svedesi presenteranno una relazione finale sui risultati delle suddette misure.
===III. POLITICA DEI TRASPORTI===
391 L 0439: Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 1).
Il Regno di Norvegia può mantenere, in deroga all'articolo 1, paragrafo 1, l'attuale modello di patente di guida fino al 31 dicembre 1997. A tale data esso applicherà l'«acquis» comunitario esistente in materia di patente di guida.
===IV. STATISTICHE===
1. 372 L 0211: Direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 128 del 3.6.1972, pag. 28), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
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La Repubblica d'Austria è autorizzata a differire l'applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 1996.
Tuttavia le indagini statistiche sull'industria sono svolte con effetto a decorrere dalla data di adesione.
===V. POLITICA SOCIALE===
376 L 0207: Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 40).
L'articolo 5 della suddetta direttiva non si applica all'Austria per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne fino al 2001.
Anteriormente al 31 dicembre 1997, sulla scorta di una relazione della Commissione sullo sviluppo della situazione sociale e giuridica, il Consiglio esamina gli effetti di tale deroga, in base alle disposizioni della legislazione comunitaria.
===VI. AMBIENTE===
1. 375 L 0716: Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (GU n. L 307 del 27.11.1975, pag. 22), modificata da:
- 387 L 0219: Direttiva 87/219/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1987 (GU n. L 91 del 3.4.1987, pag. 19),
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5. 393 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU n. L 30 del 6.2.1993, pag. 1).
La Repubblica d'Austria può mantenere, fino al 31 dicembre 1996, la legislazione nazionale sull'importazione, l'esportazione ed il transito di rifiuti.
===VII. AGRICOLTURA===
A. DISPOSIZIONI GENERALI
I. R. I. C. A.
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La Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia sono autorizzati ad imporre condizioni supplementari riguardo all'etichettatura di origine delle piante perenni ai fini della commercializzazione nel loro territorio, fino al 31 dicembre 1996 al più tardi.
Tali condizioni possono essere applicate solo alla loro produzione nazionale.
===VIII. PESCA===
1. 377 R 2115: Regolamento (CEE) n. 2115/77 del Consiglio, del 27 settembre 1977 (GU n. L 247 del 28.9.1977, pag. 2 ).
In deroga all'articolo 1, durante un periodo di tre anni dalla data di adesione, i pescherecci che battono la bandiera della Finlandia, della Norvegia o della Svezia sono autorizzati, a condizione che tale pesca non comporti rischi di irreversibile danno ecologico, ad intraprendere operazioni di pesca diretta dell'aringa per fini diversi dal consumo umano, alle stesse condizioni esistenti prima dell'adesione, tenendo conto degli sbocchi di mercato e subordinatamente a un sistema di controllo delle catture accessorie con la supervisione della Commissione.
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3. 389 R 2136: Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 79).
In deroga all'articolo 2, secondo trattino, durante un periodo di sei mesi dalla data di adesione, la commercializzazione degli spratti in scatola sotto la descrizione commerciale di «sardine in scatola» è autorizzata in Norvegia e Svezia per i prodotti inscatolati prima della data di adesione.
===IX. FISCALITÀ===
1. 372 L 0464: Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (GU n. L 303 del 31.12.1972, pag. 1 ), modificata da ultimo da:
- 392 L 0078: Direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 5).
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6. 392 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 21).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, il Regno di Svezia può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1997, un'aliquota d'accisa ridotta alle birre aventi un titolo alcolometrico non superiore al 3,5 % vol, a condizione che tale aliquota non si situi in alcun momento al di sotto dell'aliquota minima prevista dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio.
===X. VARIE===
389 L 0622: Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (GU n. L 359 dell'8.12.1989, pag. 1), modificata da:
- 392 L 0041: Direttiva 92/41/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1992 (GU n. L 158 dell'11.6.1992, pag. 30).