Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/9: differenze tra le versioni

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====PARTE III - TRASPORTO SU STRADA====
;Articolo 10
La Parte III si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunità.
;Articolo 11
1. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria, il regime stabilito per viaggi per conto proprio e per viaggi per conto terzi e a titolo oneroso, a norma della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 e del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo.
2. Fino al 1o gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni:
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6. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, adotta misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto articolo che entreranno in vigore alla data di adesione dell'Austria.
Le misure di cui al primo comma assicurano che sia mantenuta la situazione di fatto per gli attuali Stati membri, quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 del Consiglio e dell'accordo amministrativo, firmato il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di entrata in vigore e le procedure per l'introduzione del sistema degli ecopunti previsto nell'accordo di transito. Saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per garantire che la quota di ecopunti attribuita alla Grecia tenga sufficientemente conto del fabbisogno della Grecia in questo contesto.
;Articolo 12
1.# Ai trasporti internazionali di merci nei viaggi tra Stati membri si applica il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, fatte salve le disposizioni previste nel presente articolo. Dette disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 1996.
2.# Per i viaggi bilaterali, i contingenti esistenti sono progressivamente liberalizzati e la piena liberalizzazione della prestazione dei servizi in materia di trasporti sarà effettiva a decorrere dal 1o gennaio 1997. Una prima fase di detta liberalizzazione diviene effettiva alla data di adesione dell'Austria, una seconda fase il 1o gennaio 1996.<br />Se necessario il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione può adottare le misure appropriate a tale fine.
3.# Il Consiglio, in conformità con l'articolo 75 del trattato CE, adotta, entro il 1o gennaio 1997 al più tardi, misure appropriate ed agevoli intese ad evitare che vengano eluse le disposizioni dell'articolo 11.
Se necessario il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione può adottare le misure appropriate a tale fine.
4.# Per tutta la durata di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, se necessario, misure compatibili col trattato CE contro un uso improprio del sistema di ecopunti.
3. Il Consiglio, in conformità con l'articolo 75 del trattato CE, adotta, entro il 1o gennaio 1997 al più tardi, misure appropriate ed agevoli intese ad evitare che vengano eluse le disposizioni dell'articolo 11.
5.# Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache non è consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendono né il carico né lo scarico delle merci in Austria. Tutti i viaggi che comportano il transito attraverso l'Austria sono tuttavia soggetti alle disposizioni dell'articolo 11 nonché, ad eccezione dei viaggi tra la Germania e l'Italia, alle quote esistenti, cui si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 2.
4. Per tutta la durata di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, se necessario, misure compatibili col trattato CE contro un uso improprio del sistema di ecopunti.
;Articolo 13
5. Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache non è consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendono né il carico né lo scarico delle merci in Austria. Tutti i viaggi che comportano il transito attraverso l'Austria sono tuttavia soggetti alle disposizioni dell'articolo 11 nonché, ad eccezione dei viaggi tra la Germania e l'Italia, alle quote esistenti, cui si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 2.
2.# Fino al Nello31 stessodicembre periodo1996 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità in altri Stati membriaustriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austriaaltri Stati membri.
Articolo 13
1. Fino al# 31Nello dicembrestesso 1996periodo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriachein altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membriAustria.
;Articolo 14
2. Nello stesso periodo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria.
1.# Tra l'Austria e gli altri Stati membri non si effettuano controlli alle frontiere. Tuttavia, in deroga ai regolamenti (CEE) n. 4060/89 e (CEE) n. 3912/92 e nonostante quanto dispone l'articolo 153 dell'atto di adesione, possono essere mantenuti, fino al 31 dicembre 1996, controlli materiali a carattere non discriminatorio nell'effettuazione dei quali i veicoli potranno essere fermati unicamente per controllare gli ecopunti attribuiti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, nonché le autorizzazioni di trasporto di cui all'articolo 12. Detti controlli non devono rallentare, indebitamente, il normale flusso di traffico.
Articolo 14
2.# Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici, applicabili dopo il 31 dicembre 1996 e relativi all'attuazione dell'articolo 11, dovranno essere decisi secondo la procedura prevista all'articolo 16.
1. Tra l'Austria e gli altri Stati membri non si effettuano controlli alle frontiere. Tuttavia, in deroga ai regolamenti (CEE) n. 4060/89 e (CEE) n. 3912/92 e nonostante quanto dispone l'articolo 153 dell'atto di adesione, possono essere mantenuti, fino al 31 dicembre 1996, controlli materiali a carattere non discriminatorio nell'effettuazione dei quali i veicoli potranno essere fermati unicamente per controllare gli ecopunti attribuiti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, nonché le autorizzazioni di trasporto di cui all'articolo 12. Detti controlli non devono rallentare, indebitamente, il normale flusso di traffico.
;Articolo 15
2. Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici, applicabili dopo il 31 dicembre 1996 e relativi all'attuazione dell'articolo 11, dovranno essere decisi secondo la procedura prevista all'articolo 16.
2. L'Austria, se si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, applica, conformemente alla# primaIn frasederoga dellall'articolo 7, lettera gf) della direttiva 93/89/CEE, l'Austria può applicare, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 183.750 ecu al giorno, 99 ecu alla settimana e 375 ecu al meseall'anno comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 122 ecu al giorno, 66500 ecu alla settimana e 250 ecu al meseall'anno comprese le spese amministrative.
Articolo 15
# L'Austria, se si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1., applica, conformemente alla Inprima derogafrase alldell'articolo 7, lettera fg) della direttiva 93/89/CEE, l'Austria può applicare, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 3.75018 ecu all'annoal giorno, 99 ecu alla settimana e 375 ecu al mese comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 212 500ecu al giorno, 66 ecu all'annoalla settimana e 250 ecu al mese comprese le spese amministrative.
3.# L'Austria applica una riduzione del 50 % delle aliquote dei diritti d'utenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a favore degli autoveicoli immatricolati in Irlanda e Portogallo fino al 31 dicembre 1996 e in Grecia fino al 31 dicembre 1997.
2. L'Austria, se si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, applica, conformemente alla prima frase dell'articolo 7, lettera g) della direttiva 93/89/CEE, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 18 ecu al giorno, 99 ecu alla settimana e 375 ecu al mese comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 12 ecu al giorno, 66 ecu alla settimana e 250 ecu al mese comprese le spese amministrative.
4.# Fino al 31 dicembre 1995 l'Italia può applicare agli autoveicoli immatricolati in Austria un diritto del livello massimo di 6,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, un diritto del livello massimo di 3,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative. Tale diritto è gestito conformemente all'articolo 7, lettera c) della direttiva 93/89/CEE.
3. L'Austria applica una riduzione del 50 % delle aliquote dei diritti d'utenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a favore degli autoveicoli immatricolati in Irlanda e Portogallo fino al 31 dicembre 1996 e in Grecia fino al 31 dicembre 1997.
 
4. Fino al 31 dicembre 1995 l'Italia può applicare agli autoveicoli immatricolati in Austria un diritto del livello massimo di 6,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, un diritto del livello massimo di 3,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative. Tale diritto è gestito conformemente all'articolo 7, lettera c) della direttiva 93/89/CEE.
====PARTE IV - DISPOSIZIONI GENERALI====
;Articolo 16