Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/9

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/8

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/10 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Protocolli - 8 Protocolli - 10

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PARTE I - DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai sensi del presente protocollo si intende per:

  1. «veicolo», il veicolo quale definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione;
  2. «trasporti internazionali», i trasporti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione;
  3. «traffico di transito attraverso l'Austria», il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di località estere;
  4. «autocarro», un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;
  5. «traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria», il traffico di transito attraverso l'Austria effettuato mediante autocarri, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto;
  6. «trasporto combinato», il trasporto effettuato mediante autocarri o unità di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco può essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada;
  7. «viaggi bilaterali», i trasporti internazionali effettuati da veicoli i cui punti di partenza o di arrivo siano situati in Austria e i cui punti di arrivo o di partenza siano, rispettivamente, situati in un altro Stato membro e viaggi a vuoto relativi a tali trasporti.

PARTE II - TRASPORTO FERROVIARIO E TRASPORTO COMBINATO

Articolo 2

La Parte II si applica alle disposizioni concernenti il trasporto ferroviario e il trasporto combinato attraverso il territorio austriaco.

Articolo 3

La Comunità e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.

Articolo 4

Nello stabilire gli orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato CE la Comunità garantisce che gli assi definiti nell'allegato 1 facciano parte delle reti transeuropee per il trasporto ferroviario e il trasporto combinato e siano inoltre individuati come progetti di interesse comune.

Articolo 5

La Comunità e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2.

Articolo 6

La Comunità e gli Stati membri interessati si adoperano al massimo per sviluppare e utilizzare le capacità supplementari su rotaia di cui all'allegato 3.

Articolo 7

La Comunità e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto combinato; se del caso, e fatte salve altre disposizioni del trattato CE, dette misure sono stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri fornitori del servizio ferroviario. Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni comunitarie in materia di trasporto ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione di dette misure, deve essere attribuita particolare attenzione alla competitività, all'efficacia e alla trasparenza dei costi del trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si adoperano, in particolare, affinché siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto combinato siano competitivi rispetto ai prezzi di altre modalità di trasporto. Gli aiuti concessi a tal fine sono conformi alle norme comunitarie.

Articolo 8

La Comunità e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione del traffico ferroviario, quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a garantire il flusso del traffico. Deve essere data priorità ai carichi sensibili, quali le derrate deperibili.

Articolo 9

La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, riesaminerà l'applicazione della presente parte.

PARTE III - TRASPORTO SU STRADA

Articolo 10

La Parte III si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunità.

Articolo 11
  1. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria, il regime stabilito per viaggi per conto proprio e per viaggi per conto terzi e a titolo oneroso, a norma della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 e del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo.
  2. Fino al 1o gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni:
    1. l'emissione totale di NOx degli autocarri che transitano attraverso l'Austria verrà ridotta del 60 % nel periodo che intercorre tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella riportata nell'allegato 4;
    2. la riduzione del valore di emissione complessiva NOx di tali autocarri viene gestita mediante un sistema di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NOx di ogni singolo autocarro (valore ammesso in base alla «conformity of production» (valore COP) o desunto dall'omologazione per tipo). I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 5;
    3. se il numero dei transiti supera, di oltre l'8 % nel corso di un anno, il valore determinato per il 1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure appropriate conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5;
    4. l'Austria rilascia e mette a disposizione, in tempo utile, il numero di carte ecopunti necessario all'utilizzazione del sistema di ecopunti, conformemente all'allegato 5, per gli autocarri che transitano attraverso l'Austria;
    5. gli ecopunti saranno ripartiti dalla Commissione fra gli Stati membri, conformemente alle disposizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 6.
  3. Prima del 1° gennaio 1998 il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, riesamina il funzionamento delle disposizioni concernenti il trasporto di merci su strada attraverso l'Austria. Detto riesame viene effettuato conformemente ai principi di base del diritto comunitario, quali il corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, la tutela dell'ambiente nell'interesse della Comunità nel suo insieme, e la sicurezza stradale. A meno che il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti, il periodo transitorio viene prorogato per un ulteriore periodo fino al 1o gennaio 2001, durante il quale si applicano le disposizioni del paragrafo 2.
  4. Prima del 1o gennaio 2001 la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, effettua uno studio scientifico del livello di conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'inquinamento illustrato nel paragrafo 2, lettera a). Qualora la Commissione constati che detto obiettivo è stato conseguito in modo soddisfacente, le disposizioni di cui al paragrafo 2 cessano dall'essere applicabili alla data del 1o gennaio 2001. Qualora la Commissione constati che detto obiettivo non è stato realizzato in modo soddisfacente, il Consiglio, ai sensi dell'articolo 75 del Trattato CE, può adottare misure, in un quadro comunitario, atte ad assicurare una tutela equivalente dell'ambiente, in particolare una riduzione del 60 % dell'inquinamento. Qualora il Consiglio non adotti siffatte misure, il periodo transitorio viene automaticamente prorogato di un ulteriore periodo definitivo di tre anni, durante il quale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.
  5. Al termine del periodo transitorio l'«acquis» comunitario si applica integralmente.
  6. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, adotta misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto articolo che entreranno in vigore alla data di adesione dell'Austria.
    Le misure di cui al primo comma assicurano che sia mantenuta la situazione di fatto per gli attuali Stati membri, quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 del Consiglio e dell'accordo amministrativo, firmato il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di entrata in vigore e le procedure per l'introduzione del sistema degli ecopunti previsto nell'accordo di transito. Saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per garantire che la quota di ecopunti attribuita alla Grecia tenga sufficientemente conto del fabbisogno della Grecia in questo contesto.
Articolo 12
  1. Ai trasporti internazionali di merci nei viaggi tra Stati membri si applica il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, fatte salve le disposizioni previste nel presente articolo. Dette disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 1996.
  2. Per i viaggi bilaterali, i contingenti esistenti sono progressivamente liberalizzati e la piena liberalizzazione della prestazione dei servizi in materia di trasporti sarà effettiva a decorrere dal 1o gennaio 1997. Una prima fase di detta liberalizzazione diviene effettiva alla data di adesione dell'Austria, una seconda fase il 1o gennaio 1996.
    Se necessario il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione può adottare le misure appropriate a tale fine.
  3. Il Consiglio, in conformità con l'articolo 75 del trattato CE, adotta, entro il 1o gennaio 1997 al più tardi, misure appropriate ed agevoli intese ad evitare che vengano eluse le disposizioni dell'articolo 11.
  4. Per tutta la durata di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, se necessario, misure compatibili col trattato CE contro un uso improprio del sistema di ecopunti.
  5. Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache non è consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendono né il carico né lo scarico delle merci in Austria. Tutti i viaggi che comportano il transito attraverso l'Austria sono tuttavia soggetti alle disposizioni dell'articolo 11 nonché, ad eccezione dei viaggi tra la Germania e l'Italia, alle quote esistenti, cui si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 2.
Articolo 13
  1. Fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membri.
  2. Nello stesso periodo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria.
Articolo 14
  1. Tra l'Austria e gli altri Stati membri non si effettuano controlli alle frontiere. Tuttavia, in deroga ai regolamenti (CEE) n. 4060/89 e (CEE) n. 3912/92 e nonostante quanto dispone l'articolo 153 dell'atto di adesione, possono essere mantenuti, fino al 31 dicembre 1996, controlli materiali a carattere non discriminatorio nell'effettuazione dei quali i veicoli potranno essere fermati unicamente per controllare gli ecopunti attribuiti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, nonché le autorizzazioni di trasporto di cui all'articolo 12. Detti controlli non devono rallentare, indebitamente, il normale flusso di traffico.
  2. Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici, applicabili dopo il 31 dicembre 1996 e relativi all'attuazione dell'articolo 11, dovranno essere decisi secondo la procedura prevista all'articolo 16.
Articolo 15
  1. In deroga all'articolo 7, lettera f) della direttiva 93/89/CEE, l'Austria può applicare, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 3.750 ecu all'anno comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 2 500 ecu all'anno comprese le spese amministrative.
  2. L'Austria, se si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, applica, conformemente alla prima frase dell'articolo 7, lettera g) della direttiva 93/89/CEE, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 18 ecu al giorno, 99 ecu alla settimana e 375 ecu al mese comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 12 ecu al giorno, 66 ecu alla settimana e 250 ecu al mese comprese le spese amministrative.
  3. L'Austria applica una riduzione del 50 % delle aliquote dei diritti d'utenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a favore degli autoveicoli immatricolati in Irlanda e Portogallo fino al 31 dicembre 1996 e in Grecia fino al 31 dicembre 1997.
  4. Fino al 31 dicembre 1995 l'Italia può applicare agli autoveicoli immatricolati in Austria un diritto del livello massimo di 6,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, un diritto del livello massimo di 3,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative. Tale diritto è gestito conformemente all'articolo 7, lettera c) della direttiva 93/89/CEE.

PARTE IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16
  1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
  2. Allorché viene fatto riferimento alla procedura stabilita dal presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
  3. La Commissione adotta le misure proposte se esse sono conformi al parere del Comitato.
    Se le misure previste non sono conformi al parere espresso dal Comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
  4. Se allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la proposta gli è stata presentata il Consiglio non ha adottato una decisione le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

ALLEGATO 1 - PRINCIPALI ASSI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO ATTRAVERSO LE ALPI di cui all'articolo 4 del Protocollo

  1. I principali assi ferroviari europei che attraversano il territorio nazionale austriaco e che hanno rilevanza per il traffico di transito sono i seguenti:
    1. Asse del Brennero
      Monaco - Verona - Bologna
    2. Asse dei Tauri
      Monaco - Salisburgo - Villach - Tarvisio - Udine/Rosenbach-Lubiana
    3. Asse Pyhrn - Valico di Schober
      Ratisbona - Graz - Spielfeld/Straß - Maribor
    4. Asse del Danubio
      Norimberga - Vienna - Nickelsdorf/Sopron/Bratislava
    5. Asse di Pontebbana
      Praga - Vienna - Tarvisio - Pontebba - Udine
  2. Tali assi comprendono altresì i relativi prolungamenti e terminali.

ALLEGATO 2 - MISURE INFRASTRUTTURALI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO di cui all'articolo 5 del Protocollo

  1. AUSTRIA
    1. Asse del Brennero
      1. Misure a breve termine
        • miglioramento degli impianti di sicurezza e dell'organizzazione dell'esercizio;
        • informatizzazione del controllo della circolazione dei treni;
        • nuovo sistema di blocco;
        • costruzione di posti di scambio tra le stazioni;
        • ristrutturazione della stazione di Wörgl;
        • prolungamento dei binari di precedenza nelle stazioni.
      2. Misure a lungo termine
        Tali misure dipenderanno dalla decisione che sarà adottata per la costruzione della galleria di base del Brennero.
    2. Asse dei Tauri
      1. Misure a breve termine
        • proseguimento del raddoppio del binario;
        • miglioramento della sicurezza.
      2. Misure a medio termine
        • miglioramenti puntuali delle linee;
        • aumento della velocità massima;
        • ravvicinamento degli intervalli di blocco;
        • proseguimento del raddoppio del binario.
    3. Asse Pyhrn - Valico di Schober
      1. Misure a breve termine
        • abolizione del divieto di circolazione notturna sulla linea di Pyhrn;
        • abolizione del divieto di circolazione notturna sulla linea di Hieflau;
        • costruzione della curva a piccolo raggio Traun - Marchtrenk.
      2. Misure a medio termine
        • lavori di ampliamento e ristrutturazione delle stazioni;
        • miglioramento degli impianti di sicurezza;
        • riduzione degli intervalli di blocco;
        • soppressione di passaggi a livello;
        • raddoppio selettivo del binario.
      3. Misure a lungo termine
        • proseguimento del raddoppio del binario sull'intera linea Passau-Spielfeld/Straß;
        • ricostruzione della linea St. Michael-Bruck.
    4. Asse del Danubio
      Misure destinate ad aumentare la capacità sulla linea Vienna-Wels.
  2. GERMANIA
    1. Misure a breve termine
      • stazioni di trasbordo Monaco-Riem, Duisburg porto;
      • completamento della linea Monaco-Rosenheim-Kufstein, in particolare binari di linea propri per la rete rapida regionale (S-Bahn) tra Zorneding e Grafing;
      • riduzione degli intervalli di blocco (miglioramento della linea) tra Grafing e Rosenheim, come pure tra Rosenheim e Kiefersfelden;
      • costruzione di binari di precedenza (ad esempio, tra le stazioni di Großkarolinenfeld, Raubling e Fischbach);
      • costruzione di passaggi a raso fra i marciapiedi, senza rotaie, nella stazione di Großkarolinenfeld, nonché
      • modifiche del piano schematico dei binari nella stazione di Rosenheim ed altre misure nelle stazioni di Aßling, Ostermünchen, Brannenburg, Oberaudorf e Kiefersfelden.
    2. Misure a medio termine (fino alla fine del 1998, con riserva di approvazione in base alle direttive di piano)
      • potenziamento della linea Monaco-Mühldorf-corridoio di Freilassing.
  3. ITALIA
    Asse del Brennero:
    • ampliamento dei profili delle gallerie tra il Brennero e Verona per consentire il trasporto per ferrovia di autocarri di altezza agli angoli di 4 metri, accompagnati o non accompagnati;
    • completamento del centro intermodale di Verona-Quadrante Europa;
    • potenziamento della linea soprassuolo e costruzione di nuove sottostazioni;
    • realizzazione di ulteriori interventi tecnici (blocchi di linea automatici e banalizzazioni sui tratti sovraccarichi delle linee all'ingresso delle stazioni di Verona, Trento, Bolzano e Brennero) per migliorare ancora la capacità di scorrimento e le condizioni di sicurezza.
  4. PAESI BASSI
    • Costruzione di un centro di servizio ferroviario nell'area di Rotterdam.
    • Collegamento ferroviario per trasporto merci (Betuwe line).
Definizioni

«a breve termine»: disponibile a partire dalla fine del 1995

«a medio termine»: disponibile a partire dalla fine del 1997

«a lungo termine»: disponibile - per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000 - per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.

ALLEGATO 3 - CAPACITÀ DELLA RETE FERROVIARIA di cui all'articolo 6 del protocollo

1. CAPACITÀ SUPPLEMENTARE OFFERTA DALLA ÖBB PER IL TRANSITO DI MERCI ATTRAVERSO L'AUSTRIA
Asse Capacità supplementari/giorno per treni merci in transito (in entrambe le direzione)
Immediatamente (1. 1. 1995) a breve termine (1996) a medio termine (1998) a lungo termine (2000 e oltre)
Asse del Brennero 70 (1) - 50 (2) 200 (3)
Asse dei Tauri 4 50 (4) - -
Asse Pyhrn-Schober 11 22 60 -
Asse del Danubio (Passau- (Salisburgo-Vienna) - - - 200
Budapest-Vienna - 40 (5) - -
Bratislava-Vienna - - 80 (6) -
Praga-Vienna - (7) - - -
Pontebba via Tarvisio - - 30 -

(1) Già realizzati in parte. (2) 2000. (3) La disponibilità di 200 treni supplementari dipenderà dalla costruzione della galleria di base del Brennero e dal potenziamento delle linee affluenti negli Stati confinanti. (4) Compreso il fabbisogno di capacità per il transito est-ovest. (5) 1995. (6) 1999. (7) 50 treni al giorno riserva di capacità.

2. POSSIBILI AUMENTI DI CAPACITÀ IN TERMINI DI SPEDIZIONI O DI TONNELLATE
Immediatamente

Dal 1° dicembre 1989 l'Austria ha introdotto 39 ulteriori treni per il trasporto di merci e il trasporto combinato nel transito del Brennero.

A breve termine

Tutti i lavori di potenziamento a breve termine faranno più che raddoppiare la capacità ferroviaria per il traffico di transito attraverso l'Austria. Dal 1996 la capacità annua del trasporto combinato - a seconda della tecnica utilizzata - aumenterà fino a 1,8 milioni di spedizioni o fino a 33 milioni di tonnellate di merci.

A medio termine

Entro il 1998, detta capacità sarà aumentata di ulteriori 10 000 000 di tonnellate all'anno con il raddoppio selettivo del binario e gli interventi sugli impianti di sicurezza e le tecniche di esercizio sugli assi di transito.

A lungo termine

Sarà terminato il raddoppio del binario sull'asse Pyhrn-Schober. Una galleria di base del Brennero potrà migliorare ulteriormente le capacità ferroviarie sulla linea del Brennero fino a 400 treni al giorno. A partire dal 2010, la capacità supplementare delle ferrovie nel trasporto combinato potrà aumentare fino a 60-89 milioni di tonnellate di merci all'anno, a seconda della tecnologia scelta.

Definizioni
«immediatamente»: disponibile a partire dal 1° gennaio 1995
«a breve termine»: disponibile a partire dalla fine del 1995
«a medio termine»: disponibile a partire dalla fine del 1997
«a lungo termine»: disponibile
- per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000
- per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.

ALLEGATO 4 di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del protocollo

Anno % degli ecopunti Ecopunti per l'Austria e gli attuali Stati membri
(1) (2) (3)
1991 100,0 % 23 306 580
1995 71,7 % 16 710 818
1996 65,0 % 15 149 277
1997 59,1 % 13 774 189
1998 54,8 % 12 772 006
1999 51,9 % 12 096 115
2000 49,8 % 11 606 677
2001 48,5 % 11 303 691
2002 44,8 % 10 441 348
2003 40,0 % 9 322 632

Le cifre della colonna 3 saranno adattate conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 per tener conto dei percorsi effettuati da autocarri in transito immatricolati in Finlandia, Norvegia e Svezia, sulla base di valori indicativi per i rispettivi paesi calcolati in funzione del numero di percorsi effettuati nel 1991 e di un valore standard di emissioni di NOx pari a 15,8 g NOx/kWh.

ALLEGATO 5 - CALCOLO E GESTIONE DEGLI ECOPUNTI di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) del protocollo

1. Per ogni autocarro che attraversa il territorio austriaco devono essere presentati ad ogni viaggio (per singola direzione) i seguenti documenti:

a) un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NOx dell'autocarro utilizzato;
b) una carta di eco punti in corso di validità, rilasciata dalle autorità competenti.
In relazione alla lettera a)
Per gli autocarri immatricolati dopo il 1° ottobre 1990, il documento attestante il valore COP dovrebbe consistere o in un certificato rilasciato dall'autorità competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NOx, oppure nel documento di omologazione (documento tipo), in cui siano indicati la data di immatricolazione e il valore misurato all'atto dell'omologazione. In quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10 %. Il valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non può più essere modificato per l'intera durata di vita del veicolo stesso.
Nel caso di autocarri immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 e di quelli per i quali non esiste alcun certificato, viene fissato un valore COP di 15,8 g/kWh.
In relazione alla lettera b)
La carta ecopunti contiene un determinato numero di punti e viene obliterata in relazione al valore COP degli autoveicoli utilizzati:
1. Ogni g/kWh di emissione di NOx corrispondente al valore attestato dal documento di cui al punto 1, lettera a), vale un punto.
2. I decimali dei valori di emissione di NOx vengono arrotondati per eccesso al numero intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto.

2. La Commissione, conformemente alle procedure stabilite nell'articolo 16, calcola, ad intervalli trimestrali, il numero di viaggi e i valori medi di emissione NOx degli autocarri distintamente per ogni nazionalità.

3. In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) il numero di ecopunti per l'anno successivo è fissato come segue:

Sulla base dei valori medi trimestrali di emissioni di NOx da parte di autocarri nell'anno in corso, calcolata secondo il precedente paragrafo 2, si procede ad un'estrapolazione in maniera da ottenere il valore medio di emissioni di NOx previsto per l'anno successivo. Il valore previsto, moltiplicato per 0,0658 e per il numero di ecopunti per il 1991 di cui all'allegato 4, costituirà il numero di ecopunti per l'anno in questione.