Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli: differenze tra le versioni

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===Protocollo n. 4 concernente il settore petrolifero in Norvegia===
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICONOSCENDO l'importanza fondamentale del settore petrolifero per l'economia e lo sviluppo della società in Norvegia,
 
HANNO CONVENUTO quanto segue:
 
PRENDONO ATTO che il trattato CE lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri;
 
RICORDANO che gli Stati membri hanno sovranità e diritti sovrani sulle risorse petrolifere;
 
RICONOSCONO a tal fine che gli Stati membri hanno
 
:a) il diritto di intervenire nelle attività relative al settore petrolifero sotto forma di partecipazione statale e di nominare una persona giuridica incaricata della gestione di tale partecipazione,
b) diritti esclusivi sulla gestione delle risorse, tra cui rientrano le politiche di esplorazione e di sfruttamento, l'ottimizzazione dello sviluppo e della produzione ed il tasso al quale possono essere esaurite o altrimenti sfruttate le risorse petrolifere,
c) diritti esclusivi a stabilire e riscuotere imposte, diritti di concessione o altri contributi finanziari dovuti a titolo di tale esplorazione e sfruttamento,
:b) diritti esclusivi sulla gestione delle risorse, tra cui rientrano le politiche di esplorazione e di sfruttamento, l'ottimizzazione dello sviluppo e della produzione ed il tasso al quale possono essere esaurite o altrimenti sfruttate le risorse petrolifere,
e RIAFFERMANO che l'esercizio di tali diritti da parte degli Stati membri deve essere conforme ai trattati e alle altre disposizioni del diritto comunitario.
:c) diritti esclusivi a stabilire e riscuotere imposte, diritti di concessione o altri contributi finanziari dovuti a titolo di tale esplorazione e sfruttamento,
 
e RIAFFERMANO che l'esercizio di tali diritti da parte degli Stati membri deve essere conforme ai trattati e alle altre disposizioni del diritto comunitario.
 
===Protocollo n. 5 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio===
I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono così fissati: