Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi: differenze tra le versioni

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In definitiva l’autorizzazione alla vendita in massa veniva accompagnata da alcune prescrizioni, quali quelle che la nuova società si costituisse entro venti giorni, che procedesse all’acquisto in più atti, il primo dei quali riguardante le partecipazioni in società non quotate e non bancarie da stipularsi entro 30 giorni e gli altri secondo le disponibilità delle parti e nei tempi fissati dal giudice delegato; che la corresponsione della prima rata, pari al 15% avvenisse in rapporto ai beni ceduti, secondo una proporzione calcolata in relazione al valore dei beni attribuito inizialmente dal commissario giudiziale; che le detrazioni per il valore dei beni già alienati fossero calcolate al netto delle spese sostenute da Federconsorzi e dalla procedura; che la nuova società assumesse 70 unità di personale e iniziasse le trattative per la determinazione delle modalità dell’incentivazione all’esodo; che fossero escluse dalla cessione le attività non considerate nella relazione particolareggiata come le azioni di responsabilità o di danni già promosse o da promuovere e i crediti sorti in corso di procedura verso società controllate per finanziamenti derivanti dai primi realizzi.
 
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==12.1== - Di seguito il Commissario Piovano, sollecitato in tal senso dal commissario giudiziale Picardi, comunicò all’Avv. Casella l’accettazione dell’offerta alle condizioni stabilite dal Tribunale
 
==12.1== - Di seguito il Commissario Piovano, sollecitato in tal senso dal commissario giudiziale Picardi, comunicò all’Avv. Casella l’accettazione dell’offerta alle condizioni stabilite dal Tribunale
 
Dal canto suo l’Avv. Casella segnalò con lettera del 30-3-1993 la necessità di addivenire ad un accordo “quadro” .