D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - Disciplina degli esami di Stato di talune professioni: differenze tra le versioni

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4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei biologi", "Sezione dei biologi iuniores".
 
Art. 31 </br>
(Attività professionali)</br>
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:</br>
a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
b)analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;</br>
c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;</br>
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta; </br>
e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;</br>
f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;</br>
g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;</br>
h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici; </br>
i)valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.</br>
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:</br>
a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;</br>
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;</br>
e)procedure di controllo di qualità.</br>
3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.</br>
 
Art. 32</br>
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)
1.(Esami Ldi Stato per l'iscrizione nella sezione A èe subordinatarelative al superamento di apposito esame di Stato.prove)</br>
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</br>
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:</br>
a) Classe 6/S - Biologia;
ba) Classe 76/S - Biotecnologie agrarieBiologia; </br>
cb) Classe 87/S - Biotecnologie industrialiagrarie; </br>
c) Classe 8/S - Biotecnologie industriali;</br>
d) Classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
e) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
f) Classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.</br>
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:</br>
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico; </br>
b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;</br>
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti. </br>
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.
Art. 33
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)</br>
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</br>
2,. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:</br>
a) Classe 12 - Scienze biologiche; </br>
b) Classe 1 - Biotecnologie;</br>
c) Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.</br>
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;</br>
b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;</br>
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; </br>
d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza. </br>
 
Art. 34
 
(Norme finali e transitorie)</br>
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.</br>
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.</br>
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.