D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione: differenze tra le versioni

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Art. 9 (Ministero delle comunicazioni)
 
1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall’articolo 32 – ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366. </br>
2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:</br>
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;</br>
b) la Commissione per l’assetto del sistema televisivo, di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. </br>
3. Presso il Ministero operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.