Capitolato della strada ferrata Centrale italiana: differenze tra le versioni

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Silvio Gallio (discussione | contributi)
m Capitolato della strada ferrata Centrale italiana. spostato a Capitolato della strada ferrata Centrale italiana: tolto punto finale errato
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''Art.'' 3. Lo strada ferrata non potrà essere messa in attivazione ed in esercizio, ossia aperta all’uso del transito pubblico, se non quando la Commissione dietro accurate e diligenti ispezioni si sarà accertata che i tratti compiuti presentano la necessaria sicurezza e sono forniti delle opere necessarie al rispettivo esercizio. Tutto ciò dovrà emergere da atto regolare di corrispondente permesso.
''Art.'' 24. Entro un anno dal di dell’attivazione dell’intera strada a1al pubblico transito sarà fatta di essa esatta verificazione con regolare inventario, da deporsi nell’archivio della Commissione corredato delle firme della Commissione stessa e dei signori componenti il Consiglio d’amministrazione.