Capitolato della strada ferrata Centrale italiana: differenze tra le versioni
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''Art.'' 3. Lo strada ferrata non potrà essere messa in attivazione ed in esercizio, ossia aperta all’uso del transito pubblico, se non quando la Commissione dietro accurate e diligenti ispezioni si sarà accertata che i tratti compiuti presentano la necessaria sicurezza e sono forniti delle opere necessarie al rispettivo esercizio. Tutto ciò dovrà emergere da atto regolare di corrispondente permesso.
''Art.'' 24. Entro un anno dal di dell’attivazione dell’intera strada
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