Legge regionale Lazio 12-08-1996, n. 34 - Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre: differenze tra le versioni
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(Oggetto)
==ARTICOLO 2 (Definizione)==
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==ARTICOLO 4 (Disposizioni tecniche)==
*1. Lo strumento urbanistico comunale di cui all' articolo 3 indica disposizioni tecniche da rispettare per la costruzione delle serre, tenendo conto dei seguenti criteri:
*a) la superficie coperta non deve superare il 75 percento dell' area disponibile, ove questa sia inferiore a 5.000 mq; non deve superare il 50 per cento dell'area disponibile per le superfici eccedenti i 5.000 mq;
**b) l' altezza, misurata al colmo delle coperture, non deve superare i metri 6 (sei);
**c) le distanze minime non possono essere inferiori a:
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***2) metri 5 dal ciglio delle strade pubbliche comunali;
***3) metri 5 dai confini;
**d) le pareti verticali non possono superare l' altezza di metri 3,20 all' intersezione della linea di gronda;
**e) nel progetto deve essere prevista l' esecuzione delle opere necessarie per la regimazione, la raccolta, l' incanalamento e lo scarico delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall' esercizio dell' impianto;
**f) può essere ammessa la costruzione di un' avanserra di servizio, con gli stessi materiali idonei per la costruzione delle serre, purchè avente una superficie coperta non superiore al 10 per cento della superficie delle serre e un' altezza massima di metri 6 al colmo e di metri 3,20 alle gronde;
**g) la superficie coperta da serra ed avanserra non può , comunque, superare i limiti di cui alla lettera a)▼
*2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere imputate al fine della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi all' attività agricola come definita dal codice civile, ivi comprese le abitazioni rurali.
▲può , comunque, superare i limiti di cui alla lettera a)
==ARTICOLO 5==
(Concessioni edilizie)
serre di cui all' articolo 1 deve chiedere al comune il
rilascio della concessione ai sensi dell' articolo 1 della legge
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