L. 10 febbraio 1992, n. 164 - Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini: differenze tra le versioni
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Art. 27 - Concorsi enologici
1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.
SISTEMA SANZIONATORIO▼
▲==CAPO X SISTEMA SANZIONATORIO==
===Art. 28 - Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.===
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto 3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato.
5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni (6/a). Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.
6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come «ditta», «cantina», o «fattoria» o loro indirizzi è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata (6/a) (1/cost).
===Art. 29 - Omissioni di denunce e falsità===
1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.
2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.
===Art. 30 - Violazioni in materia di etichettatura.===
Chiunque viola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 22, relative alle modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
===Art. 31 - Sanzioni accessorie===
1. La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 importa la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.
2. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito
==CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE==▼
▲DISPOSIZIONI TRANSITORIE
===Art. 32 - Disposizioni transitorie===
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 (7), e 24 maggio 1967, n. 506 .
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