D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni: differenze tra le versioni

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riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni
indicate nel corso dell'anno 2019.

Art. 19
Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche
sociale per le amministrazioni pubbliche
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma
10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate
«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate
dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
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giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico
del lavoratore.».

Art. 20
Facolta' di riscatto periodi non coperti da contribuzione
Facolta' di riscatto periodi non coperti da contribuzione
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
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previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati
nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del
riscatto gia' effettuato ai sensi del presente articolo, con
conseguente restituzione dei contributi.
3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata a domanda
3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata a domanda
dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini
entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base ai criteri
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quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e
in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di
cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro
dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione
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di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere puo' essere effettuato ai regimi
5. Il versamento dell'onere puo' essere effettuato ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60
rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza
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gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica
soluzione.
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-quater. La facolta' di riscatto di cui al presente articolo,
«5-quater. La facolta' di riscatto di cui al presente articolo,
dei periodi da valutare con il sistema contributivo, e' consentita,
fino al compimento del quarantacinquesimo anno di eta'. In tal caso,
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per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della
domanda.».

Art. 21
 
Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che
prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di
previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della
legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del
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superamento del massimale contributivo oppure dalla data di
assunzione.

Art. 22
Fondi di solidarieta' bilaterali
Fondi di solidarieta' bilaterali
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in
attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di settore
con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle
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restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33, comma
3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza
2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza
di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale
sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
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dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in
sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32
del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarieta'
provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi
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presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della
normativa vigente.
4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della
4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera b),
e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n.
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al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento
dei requisiti minimi previsti.
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro
efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla
sottoscrizione con le modalita' individuate in attuazione
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Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi
bilaterali gia' costituiti o in corso di costituzione.
6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in somministrazione, di
6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in somministrazione, di
cui all'articolo 27 del decreto legislativo n.148 del 2015, istituito
presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
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misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva
stessa.

Art. 23

Anticipo del TFS
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata, di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
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medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti
pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i
soggetti di cui al comma 1 nonche' i soggetti che accedono al
trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6
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servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del
presente comma vantano nei confronti dell'INPS.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai
finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50
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l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui al citato articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a esso
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a esso
connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra
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l'operazione di finanziamento e' sottoposta a obblighi semplificati
di adeguata verifica della clientela.
5. L'importo finanziabile e' pari a 30.000 euro ovvero all'importo
5. L'importo finanziabile e' pari a 30.000 euro ovvero all'importo
spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennita'
di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle
operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di
interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso
della quota capitale.
7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in
termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo
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Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e' affidata
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e' affidata
all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo
stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il
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l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello
Stato intestato al gestore.

Art. 24

Detassazione TFS
1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio
comunque denominata e' ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
a) 1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
b) 3 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
b) 3 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
c) 4,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
d) 6 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
d) 6 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
e) 7,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data.
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica
sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore
a 50.000 euro.

Art. 25

Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis)
a) al comma 2 dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis)
il consiglio di amministrazione»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio
di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di
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politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.»;

c) al comma 4:
1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» sono inserite
1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» sono inserite
le seguenti: «o decadenza»;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta
di nomina di cui al comma 3.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di
amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali
dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo
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di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di
componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»;
e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e
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verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e
comunicate ai Ministeri vigilanti.».
2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della
2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della
decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e
dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina
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78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e' abrogato.

Art. 26

Fondo di solidarieta' trasporto aereo
1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e'
sostituito dal seguente: «47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le
maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui
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2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo
nella misura del cinquanta per cento».
3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del
3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
 
Capo III
 
Disposizioni finali
 

Art. 27

Disposizioni in materia di giochi
1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa
denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari
e' fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta
ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri giochi
numerici a quota fissa.
2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)»
sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a)».
3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti
3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti
dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai
produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da
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convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1, comma
4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1, comma
569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30
dicembre 2018, n. 145, l'introduzione della tessera sanitaria
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decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli
apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.
5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo
5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo
erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui
all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica
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versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette
maggiorazioni.
6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di
6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di
giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da
gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre
a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre
anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila
euro»;
b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»
b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»
dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle
dogane e dei monopoli»;
c) e' aggiunto il seguente comma: «4-quater). L'Agenzia delle
c) e' aggiunto il seguente comma: «4-quater). L'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione
con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano
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ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della
raccolta di gioco illegale.».
7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di
7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater) chiunque,
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50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio
da trenta a sessanta giorni.».

Art. 28

Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7,
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo,
pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di
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l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno
2028, si provvede:
a) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594
a) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594
milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno
2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,
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corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9
c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno
2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di
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e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze relativi alle domande accolte.
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi
di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni
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finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 29

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2019

MATTARELLA
: Conte, Presidente del Consiglio dei
: ministri
: Di Maio, Ministro del lavoro e
: delle politiche sociali
: Tria, Ministro dell'economia e
: delle finanze
: Bongiorno, Ministro per la pubblica
: amministrazione
: Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede