Convenzione Europea sul Paesaggio - Firenze, 20 Ottobre 2000: differenze tra le versioni

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Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa
 
1 Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica peasaggisticapaesaggistica di uno Stato Parte contraencontraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimontrinodimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
 
2 Le candidature per l'asseganzioneassegnazione del Premio del Paesaggio des Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gesticanogestiscano in comune il paesaggio in questione.
 
3 Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio des Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.