D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio: differenze tra le versioni

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==PARTE QUARTA==
Sanzioni
===TITOLO I===
Sanzioni amministrative
 
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
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Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Articolo 163
 
Perdita di beni culturali
 
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
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1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
 
Articolo 165
 
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
 
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.
 
Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.
 
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
 
Articolo 167
 
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma e' determinata previa perizia di stima.
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3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
 
Articolo 168
 
Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
 
===TITOLO II===
 
Sanzioni penali
 
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
 
Articolo 169
 
Opere illecite
 
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
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1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinche' i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
 
Articolo 172
 
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
 
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, e' punita ai sensi dell'articolo 180.
 
Articolo 173
 
Violazioni in materia di alienazione
 
1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77,469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
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a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
 
Articolo 176
 
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
 
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.
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Collaborazione per il recupero di beni culturali
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
 
Articolo 178
 
Contraffazione di opere d'arte
 
1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
Line 1 674 ⟶ 1 705:
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e' pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
 
Articolo 179
 
Casi di non punibilità
 
1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
 
Articolo 180
 
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
 
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo e' punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.
 
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
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1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la violazione.
 
==PARTE QUINTA==
 
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
 
Articolo 182
Disposizioni transitorie
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2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorche' non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
 
Articolo 183
 
Disposizioni finali
 
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.
 
Articolo 184
 
Norme abrogate
 
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
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Allegato A
 
(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
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15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disci- plinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore e' pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.
 
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore