Pagina:Rivista italiana di numismatica 1894.djvu/188: differenze tra le versioni
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reggiana: i concessionarii, dal canto loro, s’obbligavano di sborsare al Maltraversi cinque denari su ogni otto da coniarsi, dedotte prima tutte le spese per se stessi e per gli operai monetieri, tagliatori, saggiatori, imbiancatori, tonditori, affinatori, due inservienti e per tutti gli utensili necessarii alla battitura: gli altri tre denari su ogni otto sarebbero andati di diritto ad accrescere la mercede dei concessionarii. |
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Questi s’impegnavano inoltre a render ragione al vescovo, ogni tre mesi, dei guadagni e delle spese e di sottostare alla sorveglianza di due delegati del vescovo, i quali avrebbero verificato se la moneta fosse della bontà voluta e se niuno ne asportasse furtivamente. In caso di violazione dei patti, i locatarii avrebbero sborsato cento marchi<ref>V. Documento I.</ref>. |
Questi s’impegnavano inoltre a render ragione al vescovo, ogni tre mesi, dei guadagni e delle spese e di sottostare alla sorveglianza di due delegati del vescovo, i quali avrebbero verificato se la moneta fosse della bontà voluta e se niuno ne asportasse furtivamente. In caso di violazione dei patti, i locatarii avrebbero sborsato cento marchi<ref>V. Documento I.</ref>. |