Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni

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====Art. 7. Membri delle missioni della OSCE ====
 
1. <ol><li>I membri delle missioni della OSCE, istituite dagli organi decisionali della OSCE, nonché i rappresentanti personali del presidente in carica usufruiscono in Italia, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE, dei seguenti privilegi ed immunità:
a)<ol type="a"><li>immunita' dall'arresto o dalla detenzione personale; </li>
decisionali della OSCE, nonche' i rappresentanti personali del
<li>immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;</li>
presidente in carica usufruiscono in Italia, nello svolgimento delle
c) <li>inviolabilita' di tutti gli incartamenti e documenti; </li>
loro funzioni per la OSCE, dei seguenti privilegi ed immunita':
<li>diritto di usare codici e messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati, che godono delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;</li>
a) immunita' dall'arresto o dalla detenzione personale;
<li>esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;</li>
b) immunita' da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia
f) <li>agevolazioni per le operazioni di cambio, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;</li>
terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, compresi gli
g) immunita'<li>immunità e facilitazioni per il bagaglio personale, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici;</li>
scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle
h) <li>diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.</li></ol>
loro funzioni;
<li>Le attrezzature utilizzate dalle missioni della OSCE per l'espletamento del loro mandato godono dello stesso trattamento previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3.</li>
c) inviolabilita' di tutti gli incartamenti e documenti;
<li>I membri di missioni operanti sotto gli auspici della OSCE, diverse da quelle menzionate nel comma 1, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE usufruiscono, in Italia, dei privilegi e delle immunità previsti nello stesso comma 1, alle lettere b), c), e) ed f). Il presidente in carica può richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunità previsti nel comma 1, lettere a), d), g) ed h), in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficoltà.</li></ol>
d) diritto di usare codici e messaggi cifrati e di ricevere
documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati,
che godono delle stesse immunita' e degli stessi privilegi dei
corrieri e delle valigie diplomatiche;
e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e
dalle formalita' di registrazione degli stranieri, conforme a quella
accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
f) agevolazioni per le operazioni di cambio, conformi a quelle
accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
g) immunita' e facilitazioni per il bagaglio personale, conformi a
quelle accordate agli agenti diplomatici;
h) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi
e sui loro veicoli.
2. Le attrezzature utilizzate dalle missioni della OSCE per
l'espletamento del loro mandato godono dello stesso trattamento
previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3.
3. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della OSCE,
diverse da quelle menzionate nel comma 1, nello svolgimento delle
loro funzioni per la OSCE usufruiscono, in Italia, dei privilegi e
delle immunita' previsti nello stesso comma 1, alle lettere b), c),
e) ed f). Il presidente in carica puo' richiedere che a tali membri
siano accordati i privilegi e le immunita' previsti nel comma 1,
lettere a), d), g) ed h), in situazioni in cui tali membri potrebbero
incontrare particolari difficolta'.
 
====Art. 8. Carta d'identita' OSCE ====