Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni
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====N O T E ====
'''''Avvertenza: '''''
''Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.''
Si riporta il testo dell'art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):▼
Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore
▲Nota all'art. 3:
▲633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
▲"Art. 72 (Trattati e accordi internazionali). - Le
aggiunto.
Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate: ▼
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
▲anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
3) alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunita', nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunita' stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; ▼
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. ▼
Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto
diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa".
La legge n. 804/1967 reca: "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei protocolli connessi, adottati a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963".
▲istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie
▲europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni
▲Nota all'art. 4:
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