Trattato sull'Unione Europea - Trattato, Maastricht, 7 febbraio 1992: differenze tra le versioni

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==ATTO FINALE ==
 
1. Le Conferenze dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri convocate a Roma il 15 dicembre 1990 per adottare di comune accordo le modifiche da apportare al trattato che istituisce la Comunità economica europea nella prospettiva della realizzazione dell'Unione politica e delle tappe finali dell'Unione economica e monetaria, nonché le Conferenze convocate a Bruxelles il 3 febbraio 1992 per apportare ai trattati che istituiscono rispettivamente la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio e la Comunità europera dell'Energia atomica le modifiche conseguenti alle previste modifiche del trattato che istituisce la Comunità economica europea hanno adottato i testi seguenti:
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==DICHIARAZIONE sulla protezione civile, l'energia e il turismo ==
 
La Conferenza dichiara che la questione dell'inserimento nel trattato che istituisce la Comunità europea di Titoli relativi ai settori menzionati nell'articolo 3, lettera t) di detto trattato sarà esaminata, in conformità della procedura di cui all'articolo N, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, sulla base di una relazione che la Commissione presenterà al Consiglio al più tardi nel 1996.
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==DICHIARAZIONE sulla cittadinanza di uno Stato membro ==
 
La Conferenza dichiara che, ogniqualvolta nel trattato che istituisce la Comunità europea si fa riferimento a cittadini degli Stati membri, la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o quello Stato membro sarà definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono precisare, a titolo di informazione, quali sono le persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità mediante una dichiarazione presentata alla Presidenza; se necessario, essi possono modificare tale dichiarazione.
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==DICHIARAZIONE sulla Parte terza, Titoli III e VI, del trattato che istituisce la Comunità europea ==
 
La Conferenza afferma che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo 4, «Capitali e pagamenti», nonché al Titolo VI, «Politica economica e monetaria», del presente trattato, la prassi consueta che prevede la riunione del Consiglio nella sua composizione dei Ministri dell'Economia e delle Finanze continua, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 109 J, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 109 K, paragrafo 2.
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==DICHIARAZIONE sulla Parte terza, Titolo VI, del trattato che istituisce la Comunità europea ==
 
La Conferenza afferma che il Presidente del Consiglio europeo inviterà i Ministri dell'Economia e delle Finanze a partecipare alle sessioni del Consiglio europeo quando questo discute questioni relative all'Unione economica e monetaria.
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==DICHIARAZIONE sulla cooperazione monetaria con i paesi terzi ==
 
La Conferenza afferma che la Comunità si propone di contribuire alla stabilità delle relazioni monetarie internazionali. A tal fine, la Comunità è disposta a cooperare con altri paesi europei e con quei paesi non europei con i quali essa intrattiene stretti legami economici.
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==DICHIARAZIONE sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e il Principato di Monaco ==
 
La Conferenza conviene che il trattato che istituisce la Comunità europea lascia impregiudicate le attuali relazioni monetarie tra Italia e Repubblica di San Marino, tra Italia e Stato della Città del Vaticano e tra Francia e Principato di Monaco fino all'introduzione dell'ECU come moneta unica della Comunità.
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==DICHIARAZIONE sull'articolo 73 D del trattato che istituisce la Comunità europea ==
 
La Conferenza afferma che il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie di cui all'articolo 73 D, paragrafo 1, lettera a) del presente trattato si applica soltanto per quanto riguarda le pertinenti disposizioni vigenti alla fine del 1993. Tuttavia, la presente dichiarazione si applica soltanto ai movimenti di capitali ed ai pagamenti tra Stati membri.
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==DICHIARAZIONE sull'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea ==
 
La Conferenza sottolinea che l'espressione «accordi formali» utilizzata nell'articolo 109, paragrafo 1 non è intesa a creare una nuova categoria di accordi internazionali ai sensi del diritto comunitario.
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==DICHIARAZIONE sulla Parte terza, Titolo XVI, del trattato che istituisce la Comunità europea ==
 
La Conferenza ritiene che, dato il crescente interesse che riveste la protezione della natura a livello nazionale, comunitario ed internazionale, la Comunità, nell'esercizio delle sue competenze in virtù delle disposizioni che figurano nella Parte III, Titolo XVI del presente trattato, debba tener conto delle esigenze specifiche del settore.
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==DICHIARAZIONE sugli articoli 109, 130 R e 130 Y del trattato che istituisce la Comunità europea ==
 
La Conferenza ritiene che le disposizioni dell'articolo 109, paragrafo 5, dell'articolo 130 R paragrafo 4, secondo comma e dell'articolo 130 Y, non ledano i principi risultanti dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa AETS.
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==DICHIARAZIONE sulla direttiva del 24 novembre 1988 (emissioni) ==
 
La Conferenza dichiara che le modifiche della legislazione comunitaria lasciano impregiudicate le deroghe concesse alla Spagna e al Portogallo fino al 31 dicembre 1999 in forza della direttiva del Consiglio del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.
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==DICHIARAZIONE sul Fondo europeo di sviluppo ==
 
La Conferenza conviene che il Fondo europeo di sviluppo continuerà ad essere finanziato attraverso contributi nazionali conformemente alle attuali disposizioni.
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==DICHIARAZIONE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea ==
 
La Conferenza ritiene importante incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea.
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==DICHIARAZIONE sulla Conferenza dei parlamenti ==
 
La Conferenza invita il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali a riunirsi, se necessario, in formazione di Conferenza dei parlamenti (o Assise).
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==DICHIARAZIONE sul numero dei membri della Commissione e del Parlamento europeo ==
 
La Conferenza conviene che gli Stati membri esaminino i problemi relativi al numero dei membri della Commissione e al numero dei membri del Parlamento europeo alla fine del 1992 al più tardi, allo scopo di pervenire ad un accordo che consenta di stabilire la base giuridica necessaria per la fissazione del numero dei membri del Parlamento europeo in tempo utile per le elezioni del 1994. Le decisioni saranno prese, tenendo conto, in particolare della necessità di fissare il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo in una Comunità allargata.
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==DICHIARAZIONE sulla gerarchia degli atti comunitari ==
 
La Conferenza conviene che la Conferenza intergovernativa che sarà convocata nel 1996 esaminerà in che misura sia possibile riconsiderare la classificazione degli atti comunitari per stabilire un'appropriata gerarchia tra le diverse categorie di norme.
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==DICHIARAZIONE sul diritto di accesso all'informazione ==
 
La Conferenza ritiene che la trasparenza del processo decisionale rafforzi il carattere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell'amministrazione. La Conferenza raccomanda pertanto che la Commissione presenti al Consiglio, entro il 1993, una relazione su misure intese ad accrescere l'accesso del pubblico alle informazioni di cui dispongono le istituzioni.
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==DICHIARAZIONE sulla stima dei costi risultanti dalle proposte della Commissione ==
 
La Conferenza prende atto che la Commissione s'impegna, basandosi eventualmente sulle consultazioni che ritenga necessarie e rafforzando il suo sistema di valutazione della legislazione comunitaria, a tener conto, per quanto attiene alle sue proposte legislative, dei costi e dei benefici per le pubbliche autorità degli Stati membri e per l'insieme degli interessati.
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==DICHIARAZIONE sull'applicazione del diritto comunitario ==
 
1. La Conferenza sottolinea che, per la coerenza e l'unità del processo di costruzione europea, è essenziale che ciascuno Stato membro recepisca integralmente e fedelmente nel proprio diritto nazionale le direttive comunitarie di cui è destinatario entro i termini prescritti dalle medesime.
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==DICHIARAZIONE sulla valutazione dell'impatto ambientale delle misure comunitarie ==
 
La Conferenza prende atto dell'impegno della Commissione nel formulare le sue proposte nonché di quello degli Stati membri nell'attuarle, di tenere pienamente conto degli effetti di tali proposte sull'ambiente nonché del principio della crescita sostenibile.
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==DICHIARAZIONE sulla Corte dei conti ==
 
La Conferenza sottolinea la particolare importanza che essa annette ai compiti che gli articoli 188 A, 188 B, 188 C e 206 del trattato che istituisce la Comunità europea conferiscono alla Corte dei conti.
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==DICHIARAZIONE sul Comitato economico e sociale ==
 
La Conferenza conviene che il Comitato economico e sociale goda della stessa indipendenza di cui ha finora goduto la Corte dei conti per quanto riguarda il bilancio e la gestione del personale.
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==DICHIARAZIONE sulla cooperazione con le associazioni di solidarietà sociale ==
 
La Conferenza sottolinea l'importanza che riveste, per il perseguimento degli obiettivi dell'articolo 117 del trattato che istituisce la Comunità europea, una cooperazione tra quest'ultima e le associazioni e le fondazioni di solidarietà sociale, in quanto organismi responsabili di istituti e servizi sociali.
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==DICHIARAZIONE sulla protezione degli animali ==
 
La Conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, nonché gli Stati membri a tener pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria nei settori della politica agricola comune, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, delle esigenze in materia di benessere degli animali.
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==DICHIARAZIONE sulla rappresentanza degli interessi dei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 227, paragrafi 3 e 5, lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunità europea ==
 
La Conferenza, rilevando che in circostanze eccezionali possono sorgere divergenze tra gli interessi dell'Unione e gli interessi dei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 227, paragrafi 3 e 5, lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunità europea, conviene che il Consiglio si sforzerà di trovare una soluzione conforme alla posizione dell'Unione. Tuttavia, qualora ciò risulti impossibile, la Conferenza conviene che lo Stato membro interessato possa agire separatamente nell'interesse di detti paesi e territori d'oltremare senza che tale azione leda l'interesse della Comunità. Detto Stato membro informerà il Consiglio e la Commissione quando siffatta divergenza di interessi rischi di prodursi e, qualora un'azione separata sia inevitabile, affermerà chiaramente di agire nell'interesse di un territorio d'oltremare di cui sopra.
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==DICHIARAZIONE sulle regioni ultraperiferiche della Comunità ==
 
La Conferenza riconosce che le regioni ultraperiferiche della Comunità (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre e Madera e Isole Canarie) subiscono un notevole ritardo strutturale aggravato da vari fenomeni (grandi distanze, insularità, superficie ridotta, rilievo e clima difficile, dipendenza economica per quanto riguarda alcuni prodotti), la cui persistenza e il cui cumulo recano grave pregiudizio al loro sviluppo economico e sociale.
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==DICHIARAZIONE sul voto nel settore della politica estera e di sicurezza comune ==
 
La Conferenza conviene che gli Stati membri, in relazione alle decisioni del Consiglio che richiedono l'unanimità, evitino per quanto possibile di impedire una decisione all'unanimità laddove esista una maggioranza qualificata a favore di detta decisione.
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==DICHIARAZIONE sulle modalità pratiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune ==
 
La Conferenza conviene che la ripartizione dei lavori tra il Comitato politico e il Comitato dei Rappresentanti Permanenti sarà esaminata in un secondo tempo al pari delle modalità pratiche della fusione del Segretariato della Cooperazione politica con il Segretariato generale del Consiglio e della cooperazione fra quest'ultimo e la Commissione.
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==DICHIARAZIONE sul regime linguistico nel settore della politica estera e di sicurezza comune ==
 
La Conferenza conviene che il regime linguistico applicabile è quello delle Comunità europee.
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==DICHIARAZIONE sull'Unione dell'Europa occidentale ==
 
La Conferenza prende atto delle dichiarazioni seguenti:
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==DICHIARAZIONE sull'asilo ==
 
1. La Conferenza conviene che, nel contesto dei lavori previsti dagli articoli K.1 e K.3 delle disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, il Consiglio esaminerà in via prioritaria le questioni concernenti la politica di asilo degli Stati membri, al fine di pervenire all'inizio del 1993 all'adozione di un'azione comune volta ad armonizzarne alcuni aspetti, tenendo presenti il programma di lavoro e il calendario contenuti nella relazione sull'asilo elaborata su richiesta del Consiglio europeo di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991.
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==DICHIARAZIONE sulla cooperazione di polizia ==
 
La Conferenza conferma l'accordo degli Stati membri sugli obiettivi che stanno alla base delle proposte presentate dalla delegazione tedesca nella riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991.
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==DICHIARAZIONE sulle controversie tra la BCE e l'IME, da una parte, e i loro agenti, dall'altra ==
 
La Conferenza ritiene opportuno che, conformemente all'articolo 168 A del trattato che istituisce la Comunità europea, il Tribunale di primo grado sia competente a pronunciarsi su questa categoria di ricorsi. La Conferenza invita pertanto le istituzioni ad adeguare, di conseguenza, le pertinenti norme.
 
==DICHIARAZIONE DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA==
 
 
Le Alte Parti Contraenti del trattato sull'Unione europea hanno adottato, elil 1o maggio 1992 a Guimaraes (Portogallo), la dichiarazione seguente.
 
DICHIARAZIONE DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA