D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 Alunni con Disturbo specifico di apprendimento: differenze tra le versioni

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flessibilità professionale, da ricomprendere nelle materie di pertinenza della Contrattazione
integrativa di Istituto di cui all'art. 6, comma 2, lettera l) del vigente CCNL - Comparto Scuola.
 
6.6 Gli Studenti
 
Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all’età, sono i
primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una
situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno diritto:
:• ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle
strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;
:• a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione di adeguati
strumenti compensativi e misure dispensative.
Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.
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che hanno maturato autonomamente.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
 
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6.7. Gli Atenei
 
Nonostante nel corso dell’età evolutiva si verifichino processi di compensazione funzionale
che migliorano notevolmente le prestazioni dei ragazzi con DSA, il substrato biologico non
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La presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell’iscrizione, permette di
accedere anche ai test di ammissione con le seguenti modalità:
:• la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti,
ritenuti congrui dall’Ateneo in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori
al 30% in più;
:• la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in più rispetto a quello
definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a
livello nazionale o dalle università ai sensi dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264;
:• in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia -
possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle
prove stesse.
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dall’art. 5, comma 1.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
 
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In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a:
:• privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo
individuale di abilità;
:• prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel
caso non si riesca a concedere tempo supplementare;
:• considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.
Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che gli Atenei debbano
consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti
eventualmente già in uso durante il percorso scolastico, quali, per esempio:
:• registrazione delle lezioni;
:• utilizzo di testi in formato digitale;
:• programmi di sintesi vocale;
:• altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.
Per quanto attiene alle forme di verifica e di valutazione, con riferimento agli esami
universitari, si applicano le misure dispensative e gli strumenti compensativi già sopra descritti
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tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione quantitativa; valutazione
dei contenuti più che della forma).
 
Peraltro, gli Atenei debbono prevedere servizi specifici per i DSA, di nuova attivazione o
nell’ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o disabilità, che pongano in essere tutte le azioni