D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 Alunni con Disturbo specifico di apprendimento: differenze tra le versioni

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istituto tecnico per il turismo, ecc.).
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modal
 
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e
contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni,
sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione
alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.
6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con
altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono –
su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati
dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un
credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui
all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca