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«Il Re può far grazia e commutare le pene» (art. 8). |
«Il Re può far grazia e commutare le pene» (art. 8). |
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«La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere, ecc.» (art. 9). |
«La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere, ecc.» (art. 9). |
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«Il Re ''nomina'' e ''revoca'' i suoi ministri» (art. 65). |
«Il Re ''nomina'' e ''revoca'' i ''suoi'' ministri» (art. 65). |
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«La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce» (art. 68). |
«La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che ''egli'' istituisce» (art. 68). |
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«Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati» (art. 3). |
«Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati» (art. 3). |
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«Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei ''tre'' poteri legislativi, non potrà essere, ecc.» (art. 56). |
«Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei ''tre'' poteri legislativi, non potrà essere, ecc.» (art. 56). |
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Quanto ai ministri, devesi in primo luogo notare che lo Statuto, mentre nomina a più riprese i ministri del Re, non fa mai parola di un Ministero, o Gabinetto, o Consiglio di ministri <ref>Anche all'art. 15, dove parlando della convocazione delle Camere per la nomina del Reggente nel caso di minore età del Re e di mancanza di parenti maschi e della madre, si allude inevitabilmente ai ministri considerati collettivamente, lo Statuto dice: «le Camere, convocate fra dieci giorni ''dai ministri''».</ref>. Riguardo poi alle loro funzioni, all’infuori dell’articolo già citato che ne attribuisce la nomina e la revoca al Principe e di un altro in cui si prescrive che i ministri che siano deputati o senatori possono votare nella sola Camera cui appartengono e si dà loro facoltà di poter sempre entrare e prendere la parola nelle due Camere (art. 66), abbiamo nello Statuto i due soli articoli seguenti: |
Quanto ai ministri, devesi in primo luogo notare che lo Statuto, mentre nomina a più riprese i ministri del Re, non fa mai parola di un Ministero, o Gabinetto, o Consiglio di ministri. <ref>Anche all'art. 15, dove parlando della convocazione delle Camere per la nomina del Reggente nel caso di minore età del Re e di mancanza di parenti maschi e della madre, si allude inevitabilmente ai ministri considerati collettivamente, lo Statuto dice: «le Camere, convocate fra dieci giorni ''dai ministri''».</ref>. Riguardo poi alle loro funzioni, all’infuori dell’articolo già citato che ne attribuisce la nomina e la revoca al Principe e di un altro in cui si prescrive che i ministri che siano deputati o senatori possono votare nella sola Camera cui appartengono e si dà loro facoltà di poter sempre entrare e prendere la parola nelle due Camere (art. 66), abbiamo nello Statuto i due ''soli'' articoli seguenti: |
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«I ministri sono responsabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un ministro» (art. 67). |
«I ministri sono responsabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un ministro» (art. 67). |