D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale (testo con le modifiche in sede di conversione): differenze tra le versioni

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{{Centrato|ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura }}
le erogazioni liberali a sostegno della cultura }}
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi
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n. 367.»;
: e) il comma 16 e' sostituito dal seguente:
: «16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza
dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque essere anticipata in
caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle
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sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30
giugno 2014.».
((2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualita'
artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico
iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
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dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
((3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente
articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17)).
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((Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali))
urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali))
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rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno degli
enti pubblici territoriali)).
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si
provvede ai sensi dell'articolo 17.
 
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territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile
nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel
limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo
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disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle
norme di contenimento della spesa complessiva di personale)).
 
Titolo II
 
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riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al
comma 7.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto per le
spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui
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6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro
aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
: a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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(( (Start-up turismo). ))
((1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2,
lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si
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3. Dall'attuazione del presente articolo non ((devono derivare))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
{{Centrato|Art. 13-bis}}
(( (Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping). ))
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decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:
: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si
articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non piu' di due uffici
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pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo.
2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del
turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e
commercializzare i servizi turistici ((e culturali e per favorire la
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integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei
luoghi della cultura)).
3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il
presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei
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consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese
stipulate con il Ministero degli affari esteri.
4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al
fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attivita' di ENIT
prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo
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ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si provvede all'approvazione del nuovo statuto
dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal
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dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale
per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza
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autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ENIT, sono
definiti:
: a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito
della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai
commi 2 e 6 del presente articolo;
: b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
: c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali e regionali
da accordare all'ENIT stessa;
: d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
: e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo la conoscenza dei fattori