D. Lgs 8 ottobre 2010, n. 191 - Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1 574:
Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2010
; NAPOLITANO
: Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
: Ronchi, Ministro per le politiche europee
: Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
: Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
: Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
: Romani, Ministro dello sviluppo economico
: Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
: Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato I Line 1 626 ⟶ 1 622:
1.2. Veicoli
:Il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale comprende tutti i
veicoli atti a circolare su tutta o parte della rete ferroviaria
transeuropea convenzionale, compresi:
:- treni automotori termici o elettrici,
:- macchine di trazione termiche o elettriche,
:- vetture passeggeri,
:- carri merci, compresi i veicoli progettati per il trasporto di
autocarri.
Line 1 642 ⟶ 1 638:
2. Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'
2.1. Rete
:La rete del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e'
quella delle linee ad alta velocita' della rete transeuropea dei
trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE.
:Le linee ad alta velocita' comprendono:
:- le linee appositamente costruite per l'alta velocita', attrezzate
per velocita' generalmente pari o superiori a 250 km/h,
:- le linee appositamente adattate per l'alta velocita', attrezzate
per velocita' dell'ordine di 200 km/h,
:- le linee appositamente adattate per l'alta velocita', aventi
La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di
Line 1 667 ⟶ 1 664:
2.2. Veicoli
:Il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' comprende i
veicoli progettati per circolare:
:- ad una velocita' di almeno 250 km/h sulle linee appositamente
:- o ad una velocita' dell'ordine di 200 km/h sulle linee di cui al
Inoltre, i veicoli progettati per circolare ad una velocita' massima
Line 1 713 ⟶ 1 710:
- riduzione degli oneri e dei costi di capitale in virtu' di economie
di scala e di un migliore impiego dei veicoli,
:- riduzione dei costi d'investimento e di manutenzione/esercizio in
:- benefici per l'ambiente, grazie a miglioramenti tecnici del sistema
ferroviario,
:- maggiore sicurezza dell'esercizio.
Inoltre, tale valutazione indichera' l'impatto previsto per tutti gli
Line 1 730 ⟶ 1 727:
Il sistema che costituisce il sistema ferroviario puo' essere
suddiviso nei seguenti sottosistemi corrispondenti a:
:a) settori di natura strutturale:
:- infrastrutture,
:- energia,
:- controllo-comando e segnalamento,
:- materiale rotabile; oppure
b) settori di natura funzionale:
:- esercizio e gestione del traffico,
:- manutenzione,
:- applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
2. Descrizione dei sottosistemi
Line 1 779 ⟶ 1 776:
2.5. Applicazioni telematiche
:In linea con l'allegato I, questo sistema comprende due parti:
*a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di
*b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di
2.6. Materiale rotabile
:La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle
apparecchiature del treno, i dispositivi di captazione di corrente,
le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, di
Line 1 809 ⟶ 1 806:
previste per garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario e
le prestazioni necessarie.
Allegato III REQUISITI ESSENZIALI 1. Requisiti di portata generale
1.1. Sicurezza
Riga 1 821:
circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello
corrispondente agli obiettivi fissati
1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare
i criteri di stabilita' di passaggio necessari per garantire
Line 1 828 ⟶ 1 829:
devono garantire che e' possibile l'arresto nella distanza di
frenata prevista alla velocita' massima autorizzata.
1.1.3. I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni
normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di
Line 1 833 ⟶ 1 835:
limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante
opportuni mezzi.
1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile
nonche' la scelta dei materiali utilizzati devono essere fatti
allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli
effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.
1.1.5. I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti
devono essere progettati in modo da non compromettere
Line 1 851 ⟶ 1 855:
1.3. Salute
1.3.1. I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in
1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali
devono limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e
Line 1 863 ⟶ 1 868:
momento della progettazione del sistema secondo le
disposizioni comunitarie vigenti.
1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono
1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia
rischiano di interferire.
Line 1 881 ⟶ 1 888:
1.5. Compatibilita' tecnica
Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti
fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni
Line 1 910 ⟶ 1 918:
2.2.1. Sicurezza
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve
compromettere la sicurezza dei treni ne' quella delle persone
Line 1 926 ⟶ 1 935:
2.3. Controllo-comando e segnalamento
2.3.1. Sicurezza
Gli impianti e le operazioni di controllo-comando e segnalamento
utilizzati devono consentire una circolazione dei treni che presenti
Line 1 932 ⟶ 1 942:
a consentire la circolazione sicura dei treni autorizzati a viaggiare
in situazioni degradate specifiche.
2.3.2. Compatibilita' tecnica
Ogni nuova infrastruttura ed ogni nuovo materiale rotabile costruiti
o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e
Line 1 942 ⟶ 1 954:
2.4. Materiale rotabile
2.4.1. Sicurezza
Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli
devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i
Line 2 128 ⟶ 2 142:
- riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica,
- ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve
limitazioni o condizioni di esercizio,
- durata di validita' della dichiarazione «CE», se provvisoria,
- identificazione del firmatario.
Allegato VI PROCEDURA DI VERIFICA «CE» DEI SOTTOSISTEMI 1. Introduzione
La verifica «CE» e' la procedura mediante la quale un organismo
notificato verifica e attesta che il sottosistema e':
Line 2 144 ⟶ 2 161:
2. Fasi
La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti:
:- progettazione generale,
Line 2 160 ⟶ 2 178:
3. Attestato
L'organismo notificato responsabile della verifica «CE» valuta la
progettazione e la produzione del sottosistema e redige l'attestato
Line 2 176 ⟶ 2 195:
rilasciata al richiedente, se questi ha chiesto all'organismo
notificato solo la fase di progettazione,
:- verifica che esse coprano correttamente il requisito della STI e
valuta gli elementi di progettazione e produzione non contemplati
dalle dichiarazioni intermedie di verifica relative alla
Line 2 182 ⟶ 2 201:
4. Documentazione tecnica
La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica
deve essere costituita come segue:
:- per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di
collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e
controllo delle parti in calcestruzzo, ecc.,
:- per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio
conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e
idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi
informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di
manutenzione, ecc.,
:- elenco dei componenti di interoperabilita' incorporati nel
sottosistema,
Line 2 199 ⟶ 2 219:
accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da
una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da
:- se disponibili, la o le dichiarazioni intermedie di verifica e, se
:- attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica
5. Sorveglianza
5.1. L'obiettivo della sorveglianza «CE» e' quello di garantire che
durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli
obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione
deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di
Line 2 226 ⟶ 2 248:
documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione
delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione
svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle
Line 2 231 ⟶ 2 254:
di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e puo' esigere
di essere convocato durante certe fasi del cantiere.
5.4. L'organismo notificato puo' inoltre compiere visite senza
preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante
Line 2 236 ⟶ 2 260:
o parziali e fornisce un rapporto della visita nonche' eventualmente
un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.
5.5. L'organismo notificato controlla ogni sottosistema in cui e'
stato montato un componente di interoperabilita' al fine di
Line 2 243 ⟶ 2 268:
6. Deposito
La documentazione completa di cui al punto 4 e' depositata, a
sostegno della dichiarazione DIV, se disponibile, rilasciata
Line 2 256 ⟶ 2 282:
7. Pubblicazione
Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni
pertinenti concernenti:
Line 2 274 ⟶ 2 301:
1. Elenco dei parametri
1.1. Documentazione generale
Documentazione generale (comprendente la descrizione di veicolo
Line 2 347 ⟶ 2 375:
2. Classificazione delle norme
Le norme nazionali relative ai parametri di cui alla Sezione 1 sono
suddivise nei tre gruppi seguenti.
Line 2 355 ⟶ 2 384:
Gruppo A
Il gruppo A comprende:
:- norme internazionali,
:- norme nazionali ritenute equivalenti, sul piano della sicurezza
ferroviaria, alle norme nazionali di altri Stati membri.
Gruppo B
Il gruppo B comprende tutte le norme che non rientrano nel gruppo A o
nel gruppo C, o che non sono ancora state classificate come
Line 2 366 ⟶ 2 397:
Gruppo C
Il gruppo C comprende le norme che sono strettamente necessarie e
corrispondenti alle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura ai
fini di un'utilizzazione sicura e interoperabile nella rete di cui
trattasi (ad esempio, l'ingombro).
Allegato VIII I. Terzieta' ed indipendenza.
Line 2 385 ⟶ 2 417:
II. Imparzialita' ed integrita' professionale.
:L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire
l'operazione di verifica con la massima integrita' professionale e la
massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e
Line 2 402 ⟶ 2 434:
III. Capacita' finanziaria.
:L'organismo deve disporre delle risorse finanziarie, umane, dei mezzi
materiali e delle procedure necessarie ad operare in qualita' per
espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati
Line 2 409 ⟶ 2 441:
IV. Competenza tecnica.
1. Personale dell'organismo.
*a) Il personale tecnico dell'organismo preposto al coordinamento
*b) il personale tecnico dell'organismo incaricato dei controlli, deve
*c) Per le prove che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e
2. Laboratori.
|