D. Lgs 8 ottobre 2010, n. 191 - Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario: differenze tra le versioni

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Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2010
; NAPOLITANO
: Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministri
: Ronchi, Ministro per le politiche europee
: Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
dei trasporti
: Frattini, Ministro degli affari esteri
: Alfano, Ministro della giustizia
: Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
finanze
: Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
amministrazione e l'innovazione
: Romani, Ministro dello sviluppo economico
: Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
politiche sociali
: Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato I
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1.2. Veicoli
:Il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale comprende tutti i
veicoli atti a circolare su tutta o parte della rete ferroviaria
transeuropea convenzionale, compresi:
:- treni automotori termici o elettrici,
:- macchine di trazione termiche o elettriche,
:- vetture passeggeri,
:- carri merci, compresi i veicoli progettati per il trasporto di
autocarri.
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2. Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'
 
2.1. Rete
:La rete del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e'
quella delle linee ad alta velocita' della rete transeuropea dei
trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE.
:Le linee ad alta velocita' comprendono:
:- le linee appositamente costruite per l'alta velocita', attrezzate
per velocita' generalmente pari o superiori a 250 km/h,
:- le linee appositamente adattate per l'alta velocita', attrezzate
per velocita' dell'ordine di 200 km/h,
:- le linee appositamente adattate per l'alta velocita', aventi
carattere specifico a causa di vincoli topografici o relativi al
rilievo o all'ambiente urbano, la cui velocita' deve essere
adeguata caso per caso. Questa categoria comprende anche le linee
di interconnessione fra le reti ad alta velocita' e quelle
convenzionali, gli attraversamenti delle stazioni, gli accessi ai
terminal, ai depositi ecc. che sono percorsi a velocita'
convenzionale dal materiale rotabile ad alta velocita'.
La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di
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2.2. Veicoli
:Il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' comprende i
veicoli progettati per circolare:
:- ad una velocita' di almeno 250 km/h sulle linee appositamente
costruite per l'alta velocita', pur permettendo, in determinate
circostanze, di raggiungere velocita' superiori a 300 km/h,
:- o ad una velocita' dell'ordine di 200 km/h sulle linee di cui al
punto 2. 1, se compatibile con il livello delle prestazioni di
dette linee.
Inoltre, i veicoli progettati per circolare ad una velocita' massima
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- riduzione degli oneri e dei costi di capitale in virtu' di economie
di scala e di un migliore impiego dei veicoli,
:- riduzione dei costi d'investimento e di manutenzione/esercizio in
virtu' di una maggiore concorrenza tra fabbricanti e imprese di
manutenzione,
:- benefici per l'ambiente, grazie a miglioramenti tecnici del sistema
ferroviario,
:- maggiore sicurezza dell'esercizio.
Inoltre, tale valutazione indichera' l'impatto previsto per tutti gli
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Il sistema che costituisce il sistema ferroviario puo' essere
suddiviso nei seguenti sottosistemi corrispondenti a:
:a) settori di natura strutturale:
:- infrastrutture,
:- energia,
:- controllo-comando e segnalamento,
:- materiale rotabile; oppure
b) settori di natura funzionale:
:- esercizio e gestione del traffico,
:- manutenzione,
:- applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
2. Descrizione dei sottosistemi
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2.5. Applicazioni telematiche
:In linea con l'allegato I, questo sistema comprende due parti:
*a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di
informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi
di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli,
la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di
trasporto;
*b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di
informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i
sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione,
pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri
modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di
accompagnamento.
2.6. Materiale rotabile
:La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle
apparecchiature del treno, i dispositivi di captazione di corrente,
le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, di
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previste per garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario e
le prestazioni necessarie.

Allegato III

REQUISITI ESSENZIALI
1. Requisiti di portata generale
 
1.1. Sicurezza
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circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello
corrispondente agli obiettivi fissati
 
sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado.
1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare
i criteri di stabilita' di passaggio necessari per garantire
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devono garantire che e' possibile l'arresto nella distanza di
frenata prevista alla velocita' massima autorizzata.
 
1.1.3. I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni
normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di
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limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante
opportuni mezzi.
 
1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile
nonche' la scelta dei materiali utilizzati devono essere fatti
allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli
effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.
 
1.1.5. I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti
devono essere progettati in modo da non compromettere
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1.3. Salute
1.3.1. I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in
pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non
devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture
ferroviarie.
1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali
devono limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e
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momento della progettazione del sistema secondo le
disposizioni comunitarie vigenti.
 
1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono
evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per
l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.
 
1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia
devono essere progettati e realizzati per essere compatibili,
in materia elettromagnetica, con gli impianti, le
apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui
rischiano di interferire.
 
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1.5. Compatibilita' tecnica
 
Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti
fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni
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2.2.1. Sicurezza
 
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve
compromettere la sicurezza dei treni ne' quella delle persone
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2.3. Controllo-comando e segnalamento
2.3.1. Sicurezza
 
Gli impianti e le operazioni di controllo-comando e segnalamento
utilizzati devono consentire una circolazione dei treni che presenti
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a consentire la circolazione sicura dei treni autorizzati a viaggiare
in situazioni degradate specifiche.
 
2.3.2. Compatibilita' tecnica
 
Ogni nuova infrastruttura ed ogni nuovo materiale rotabile costruiti
o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e
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2.4. Materiale rotabile
 
2.4.1. Sicurezza
 
Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli
devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i
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- riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica,
- ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve
rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le
limitazioni o condizioni di esercizio,
- durata di validita' della dichiarazione «CE», se provvisoria,
- identificazione del firmatario.

Allegato VI

PROCEDURA DI VERIFICA «CE» DEI SOTTOSISTEMI
1. Introduzione
 
La verifica «CE» e' la procedura mediante la quale un organismo
notificato verifica e attesta che il sottosistema e':
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2. Fasi
 
La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti:
:- progettazione generale,
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3. Attestato
 
L'organismo notificato responsabile della verifica «CE» valuta la
progettazione e la produzione del sottosistema e redige l'attestato
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rilasciata al richiedente, se questi ha chiesto all'organismo
notificato solo la fase di progettazione,
:- verifica che esse coprano correttamente il requisito della STI e
valuta gli elementi di progettazione e produzione non contemplati
dalle dichiarazioni intermedie di verifica relative alla
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4. Documentazione tecnica
 
La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica
deve essere costituita come segue:
:- per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di
collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e
controllo delle parti in calcestruzzo, ecc.,
:- per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio
conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e
idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi
informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di
manutenzione, ecc.,
:- elenco dei componenti di interoperabilita' incorporati nel
sottosistema,
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accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da
una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da
organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni,
:- se disponibili, la o le dichiarazioni intermedie di verifica e, se
presenti, la o le dichiarazioni «CE» di conformita' intermedia del
sottosistema che corredano l'attestato «CE» di verifica, inclusi i
risultati della verifica della loro validita' da parte
dell'organismo notificato,
:- attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica
«CE» che certifichi la conformita' del progetto alle disposizioni
della presente direttiva, accompagnata dalle corrispondenti note di
calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate, ove necessario,
le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono
state sciolte, nonche' accompagnata dai rapporti di ispezione e
audit svolti dall'organismo nell'ambito della sua missione, come
precisato ai punti 5.3 e 5.4.
5. Sorveglianza
 
5.1. L'obiettivo della sorveglianza «CE» e' quello di garantire che
durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli
obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
 
5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione
deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di
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documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione
delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
 
5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione
svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle
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di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e puo' esigere
di essere convocato durante certe fasi del cantiere.
 
5.4. L'organismo notificato puo' inoltre compiere visite senza
preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante
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o parziali e fornisce un rapporto della visita nonche' eventualmente
un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.
 
5.5. L'organismo notificato controlla ogni sottosistema in cui e'
stato montato un componente di interoperabilita' al fine di
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6. Deposito
 
La documentazione completa di cui al punto 4 e' depositata, a
sostegno della dichiarazione DIV, se disponibile, rilasciata
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7. Pubblicazione
 
Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni
pertinenti concernenti:
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1. Elenco dei parametri
 
1.1. Documentazione generale
Documentazione generale (comprendente la descrizione di veicolo
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2. Classificazione delle norme
 
Le norme nazionali relative ai parametri di cui alla Sezione 1 sono
suddivise nei tre gruppi seguenti.
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Gruppo A
 
Il gruppo A comprende:
:- norme internazionali,
:- norme nazionali ritenute equivalenti, sul piano della sicurezza
ferroviaria, alle norme nazionali di altri Stati membri.
Gruppo B
 
Il gruppo B comprende tutte le norme che non rientrano nel gruppo A o
nel gruppo C, o che non sono ancora state classificate come
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Gruppo C
 
Il gruppo C comprende le norme che sono strettamente necessarie e
corrispondenti alle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura ai
fini di un'utilizzazione sicura e interoperabile nella rete di cui
trattasi (ad esempio, l'ingombro).

Allegato VIII
 
CRITERI MINIMI CHE GLI ORGANISMI DEVONO POSSEDERE PER ESSERE NOTIFICATI
NOTIFICATI
I. Terzieta' ed indipendenza.
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II. Imparzialita' ed integrita' professionale.
:L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire
l'operazione di verifica con la massima integrita' professionale e la
massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e
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III. Capacita' finanziaria.
:L'organismo deve disporre delle risorse finanziarie, umane, dei mezzi
materiali e delle procedure necessarie ad operare in qualita' per
espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati
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IV. Competenza tecnica.
 
1. Personale dell'organismo.
*a) Il personale tecnico dell'organismo preposto al coordinamento
tecnico delle attivita' di verifica, deve possedere una buona
formazione tecnica e professionale ed un'esperienza attestata di
almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali
l'organismo ha richiesto di essere notificato;
*b) il personale tecnico dell'organismo incaricato dei controlli, deve
possedere una buona formazione tecnica e professionale,
un'esperienza, dimostrabile ed attestata, non inferiore a tre anni
nel settore specifico di controllo, una conoscenza soddisfacente
delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una
sufficiente dimestichezza con tali controlli e l'idoneita'
necessaria a redigere le attestazioni, i verbali e i rapporti
relativi ai controlli effettuati.
*c) Per le prove che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e
sui rotabili, l'organismo dispone di personale abilitato alla
protezione dei cantieri di lavoro.
2. Laboratori.