D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - Rendimento energetico in edilizia: differenze tra le versioni
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soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella
relazione tecnica di cui al comma 25.
assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo,
inferiore a piu' o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme
UNI in vigore. Anche per le modalita' di contabilizzazione si fa
riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono
considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte
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dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere rispettate le
seguenti ulteriori disposizioni:
* a) i valori limite gia' previsti ai punti 1, 2, 3 e 4
dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
* b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, gia'
previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, e'
calcolato con la seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%;
* c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti
centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora
quest'ultima fosse prevista.
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ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni
strumenti pianificatori.
previste dal presente articolo nella relazione attestante la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
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dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
nominato.
decreto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati
conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a
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altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le
universita' o gli istituti del CNR, e' possibile, motivandone l'uso
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calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio occorre
prendere in considerazione i seguenti elementi:
* a) lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato
e l'ambiente esterno;
* b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
* c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone
adiacenti a temperatura diversa;
d) gli apporti termici interni;
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possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso
specifico.
Art. 5. Criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e
legislativo, sono confermati i criteri generali ed i requisiti per
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per
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agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto legislativo e dalle
disposizioni dell'allegato L del decreto legislativo.
Art. 6. restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente
decreto si applicano per le regioni e province autonome che non
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applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di
entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
fermo restando il rispetto dell'articolo 17, per promuovere la tutela
degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea
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dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal
decreto legislativo, possono:
* a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica
degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma
che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;
* b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica piu' rigorosi
attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi
minimi inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle
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attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico
territoriale.
data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
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affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i
contenuti del presente decreto.
Art. 7. comma 1 dell'articolo 3, software commerciali, garantiscono che i
valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso
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Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano
di unificazione (UNI).
3, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui
base fornire la garanzia di cui al comma 1.
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di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno
degli organismi citati al comma 1.
Art. 8. umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
NAPOLITANO▼
▲; NAPOLITANO
; Berlusconi, Presidente del Consiglio dei dei Ministri
; Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
; Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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