D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - Rendimento energetico in edilizia: differenze tra le versioni

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soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella
relazione tecnica di cui al comma 25.
11. Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono
assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo,
inferiore a piu' o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme
UNI in vigore. Anche per le modalita' di contabilizzazione si fa
riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
12. Ai fini del presente decreto, e in particolare per la
determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono
considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte
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dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere rispettate le
seguenti ulteriori disposizioni:
* a) i valori limite gia' previsti ai punti 1, 2, 3 e 4
dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
* b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, gia'
previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, e'
calcolato con la seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%;
* c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti
centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora
quest'ultima fosse prevista.
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ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni
strumenti pianificatori.
25. Il progettista dovra' inserire i calcoli e le verifiche
previste dal presente articolo nella relazione attestante la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
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dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
nominato.
26. I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente
decreto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati
conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a
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altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
27. L'utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche
sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le
universita' o gli istituti del CNR, e' possibile, motivandone l'uso
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calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio occorre
prendere in considerazione i seguenti elementi:
* a) lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato
e l'ambiente esterno;
* b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
* c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone
adiacenti a temperatura diversa;
d) gli apporti termici interni;
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possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso
specifico.

Art. 5.
 
Criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
 
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo, sono confermati i criteri generali ed i requisiti per
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per
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agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto legislativo e dalle
disposizioni dell'allegato L del decreto legislativo.

Art. 6.
 
Funzioni delle regioni e delle province autonome
 
 
1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo
restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente
decreto si applicano per le regioni e province autonome che non
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applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di
entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo,
fermo restando il rispetto dell'articolo 17, per promuovere la tutela
degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea
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dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal
decreto legislativo, possono:
* a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica
degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma
che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;
* b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica piu' rigorosi
attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi
minimi inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle
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attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico
territoriale.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla
data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
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affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i
contenuti del presente decreto.

Art. 7.
 
Disposizioni finali
 
 
1. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al
comma 1 dell'articolo 3, software commerciali, garantiscono che i
valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso
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Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano
di unificazione (UNI).
2. In relazione alle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo
3, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui
base fornire la garanzia di cui al comma 1.
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di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno
degli organismi citati al comma 1.

Art. 8.
 
Copertura finanziaria
 
 
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 2009
NAPOLITANO
 
; NAPOLITANO
 
; Berlusconi, Presidente del Consiglio dei dei Ministri
dei Ministri
 
; Scajola, Ministro dello sviluppo economico
economico
 
; Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
della tutela del territorio e del mare
 
; Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dei trasporti
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano