Direttiva 2002-47-CE - Garanzie finanziarie: differenze tra le versioni

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e la Banca europea per gli investimenti;
 
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) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).L 168/46 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27.6.2002
*c) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi:
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*e) persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalità giuridica, purché la controparte
sia un ente definito alle lettere da a) a d).
 
3. Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i contratti di garanzia finanziaria
in cui una delle parti sia una persona menzionata nel paragrafo
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iii) in obbligazioni di categoria o tipo specificato, che
possono sorgere di volta in volta.
*g) «garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale»:
garanzia finanziaria fornita in virtù di un contratto di
garanzia finanziaria che consiste in strumenti finanziari, la
cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un
conto, tenuto da un intermediario o a suo nome;
*h) «conto di pertinenza»: in caso di garanzia su strumenti
finanziari in forma scritturale nel quadro di un contratto di
garanzia finanziaria, il registro o il conto — che può essere
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finanziari in forma scritturale è fornita al beneficiario della
garanzia;
*i) «garanzia equivalente»:
i) quando la garanzia è costituita da contante, un pagamento dello stesso importo e nella stessa valuta;
ii) quando la garanzia è costituita da strumenti finanziari,
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si chiudano con un concordato o un provvedimento
analogo di risanamento, siano esse basate o meno su un'insolvenza ed indipendentemente dal loro carattere facoltativo o obbligatorio;
*k) «provvedimenti di risanamento»: provvedimenti che implicano un intervento di autorità amministrative o giudiziarie
e sono destinati a salvaguardare o risanare la situazione
finanziaria e che incidono sui diritti preesistenti dei terzi,
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costituzione di garanzia reale come proprietario della
stessa, conformemente a tale contratto;
*n) «clausola di compensazione (netting) per close-out»: clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un
contratto comprendente un contratto di garanzia finanziaria, oppure, in mancanza di tale clausola, qualsiasi
norma giuridica per la quale, in caso di un evento determinante l'escussione della garanzia, attraverso compensazione
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netta globale pari al saldo dovuto dalla parte il cui
debito è più elevato.
 
2. Ogni riferimento della presente direttiva alla garanzia
«fornita» o alla «fornitura» di garanzia finanziaria, si intende
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garanzia finanziaria al beneficiario di garanzia di cui alla
presente direttiva.
 
3. Ogni riferimento della presente direttiva ai termini «per
iscritto» si applica anche alla forma elettronica e a qualsiasi