D.M. 14 settembre 1994, n. 744 - Profilo professionale del dietista: differenze tra le versioni

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DECRETO 14 settembre 1994, n. 744
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del
relativo profilo professionale del dietista.
Vigente al: 3-5-2013
 
 
IL MINISTRO DELLA SANITA'
 
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
 
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
 
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
 
al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
 
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
 
professionali;
 
Ritenuto di individuare la figura del dietista;
 
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
 
seduta del 22 aprile 1994;
 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
 
generale del 4 luglio 1994;
 
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di
 
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 
A D O T T A il seguente regolamento:
 
Art. 1.
 
1. E' individuata la figura professionale del dietista con il
 
seguente profilo: il dietista e' l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attivita' finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
 
2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono:
 
a) organizza e coordina le attivita' specifiche relative
 
all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
 
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto
 
igienico sanitario del servizio di alimentazione;
 
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne
 
controlla l'accettabilita' da parte del paziente;
 
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare
 
dei disturbi del comportamento alimentare;
 
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a
 
soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunita' di sani e di malati;
 
f) svolge attivita' didattico-educativa e di informazione
 
finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettivita' e di gruppi di popolazione.
 
3. Il dietista svolge la sua attivita' professionale in strutture
 
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
 
AVVERTENZA:
 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
 
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
 
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
 
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
 
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
 
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Note alle premesse:
 
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
 
1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
 
1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
 
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
 
personale sanitario infermieristico, tecnico e della
 
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso
 
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
 
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
 
l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con
 
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della
 
sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio
 
decreto le figure professionali da formare ed i relativi
 
profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
 
sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
 
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
 
Ministro della sanita'".
 
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
 
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
 
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
 
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
 
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
 
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
 
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
 
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
 
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
 
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
 
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
 
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
 
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
 
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
 
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
 
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 2.
 
1. Con decreto del Ministero della sanita' e' disciplinata la
 
formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
 
Art. 3.
 
1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi
 
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
 
Art. 4.
 
1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
 
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Roma, 14 settembre 1994
 
Il Ministro: COSTA
 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
 
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 360