D.M. 14 settembre 1994, n. 740 - Profilo professionale dell'ostetrica: differenze tra le versioni
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DECRETO 14 settembre 1994, n. 740
relativo profilo professionale dell'ostetrica/o.
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Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
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1. E' individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente
profilo: l'ostetrica/o e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilita' e presta assistenza al neonato.
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a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia
nell'ambito della famiglia che nella comunita';
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d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera
genitale femminile;
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3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce,
come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza.
4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di
supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. L'ostetrica/o e' in grado di individuare situazioni
potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
6. L'ostetrica/o svolge la sua attivita' in strutture sanitarie,
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
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Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.<ref>▼
Note alle premesse:<br />▼
▲valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre▼
▲Note alle premesse:
▲1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della
sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanita'".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.</ref>▼
▲pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
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1. Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
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1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Registro n. 1 Sanita', foglio n. 358
==Note==
<references/>
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