D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 - Protezione da radiazioni ionizzanti per esposizioni mediche: differenze tra le versioni

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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187
 
Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche.
''' Vigente al: 1-5-2013 '''
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Vista la direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997,
 
riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom;
 
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
 
adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
 
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
 
deputati;
 
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il
 
proprio parere nel termine prescritto;
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
 
riunione del 26 maggio 2000;
 
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1. Il presente decreto legislativo definisce i principi generali
 
della radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3.
 
2. Il presente decreto legislativo si applica alle seguenti
 
esposizioni mediche:
 
a) esposizione di pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi
 
o trattamento medico;
 
b) esposizione di persone nell'ambito della sorveglianza
 
sanitaria professionale;
 
c) esposizione di persone nell'ambito di programmi di screening
 
sanitario;
 
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3. Il presente decreto legislativo si applica inoltre alle
 
esposizioni di persone che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche.
 
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a) aspetti pratici: le azioni connesse ad una qualsiasi delle
 
esposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, quale la manovra e l'impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell'attrezzatura, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole;
 
b) attivita' radiodiagnostiche complementari: attivita' di
 
ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purche' contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica;
 
c) autorita' competente: l'autorita' indicata nei singoli
 
articoli;
 
d) controllo della qualita': rientra nella garanzia della
 
qualita'. Una serie di operazioni (programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualita'. Esso comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate;
 
e) detrimento individuale per la salute: gli effetti negativi
 
clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro discendenti e la cui comparsa e' immediata o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile ma non certa;
 
f) dose al paziente: la dose somministrata ai pazienti o ad altra
 
persona sottoposta ad esposizioni mediche;
 
g) dosimetria dei pazienti: la dosimetria relativa ai pazienti o
 
ad altre persone sottoposte ad esposizioni mediche;
 
h) esercente: il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
 
dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale;
 
i) esperto in fisica medica: una persona esperta nella fisica o
 
nella tecnologia delle radiazioni applicata alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, con una formazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, e che, se del caso, agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l'impiego di tecniche e attrezzature complesse, sull'ottimizzazione, sulla garanzia di qualita', compreso il controllo della qualita', e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
 
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n) impianto radiologico: impianto contenente attrezzature
 
radiologiche;
 
o) ispezione: l'ispezione e' il controllo da parte di
 
un'autorita' competente per verificare la conformita' con le disposizioni vigenti sulla protezione radiologica per procedure medico radiologiche, attrezzature utilizzate o impianti radiologici;
 
p) livelli diagnostici di riferimento: livelli di dose nelle
 
pratiche radiodiagnostiche mediche o, nel caso della medicina nucleare diagnostica, livelli di attivita', per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard per tipi di attrezzatura ampiamente definiti. Tali livelli non dovrebbero essere superati per procedimenti standard, in condizioni di applicazioni corrette e normali riguardo all'intervento diagnostico e tecnico;
 
q) pratica: un'attivita' umana che puo' aumentare l'esposizione
 
degli individui alle radiazioni ionizzanti;
 
r) prescrivente: il medico chirurgo o l'odontoiatra, iscritti nei
 
rispettivi albi;
 
s) procedure medico-legali: procedimenti effettuati a fini
 
assicurativi o legali, anche senza indicazione clinica;
 
t) procedura medico-radiologica: qualunque procedimento
 
concernente le esposizioni mediche;
 
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v) radiologico: attinente alla radiodiagnostica e ai procedimenti
 
radioterapeutici nonche' alla radiologia interventiva o ad altre procedure che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti;
 
z) radiodiagnostico: attinente alla radiologia diagnostica
 
medica, alla radiologia odontoiatrica e alla medicina nucleare diagnostica in vivo.