D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione: differenze tra le versioni

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* c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo
sostenuto dall'amministrazione;
* d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
 
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garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
 
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione
dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto.
 
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di
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sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di
cui al comma 1.
 
Art. 49
Art. 49
Norme transitorie e finali
1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24
decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
 
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi
degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
 
3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna
amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo
aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano possono individuare forme e modalita' di applicazione del
presente decreto in ragione della peculiarita' dei propri
ordinamenti.
 
Art. 50
Art. 50
Tutela giurisdizionale
1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti
Tutela giurisdizionale
1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti
dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
 
Art. 51
Art. 51
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
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Art. 52
Modifiche alla legislazione vigente
1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti
Modifiche alla legislazione vigente
1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti
modifiche:
* a) all'articolo 1, primo comma:
** 1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le
seguenti: «ai Vice Ministri,»;
** 2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;
** 3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;
** 4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono
sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;
* b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono
sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonche' dei
figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli
stessi vi consentono».
 
2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
 
3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche
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pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
 
4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
* a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono
inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;
* b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa»;
* c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti
amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per la tutela
del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli
obblighi di trasparenza»;
* d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono
inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;
* e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa».
 
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
si intende riferito all'articolo 10.
 
Art. 53
Abrogazione espressa di norme primarie
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La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in
modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia
possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o
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"collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.
L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da
considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella
sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni
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contenuti".
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione
"Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono
gia' pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire,