D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione: differenze tra le versioni

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situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di
archivio.
 
Art. 15
Art. 15
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
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articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati.
 
Art. 27
Obblighi di pubblicazione dell'elenco
dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
* a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o
il nome di altro soggetto beneficiario;
* b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
* c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
* d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;
* e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
* f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto
incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di
facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente
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7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.
 
Art. 28
Art. 28
Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e
provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le
province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
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dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli
atti e le relazioni degli organi di controllo.
 
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione
del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno.
Capo III
 
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b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento
all'esercizio finanziario precedente.
 
Art. 33
Art. 33
Obblighi di pubblicazione concernenti
i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti
di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di
tempestivita' dei pagamenti».
 
Art. 34
Art. 34
Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i
provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri
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la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
 
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti
istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita'
definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180.
 
Art. 35
Art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e
ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione
d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
* a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti
i riferimenti normativi utili;
* b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
* c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente
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responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
* d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti
da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i
fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a
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indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
* e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
* f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
* g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero
il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso
dell'amministrazione;
* h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la
sua conclusione e i modi per attivarli;
* i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
* l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
* m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale;
* n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte
sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali,
facendone rilevare il relativo andamento.
 
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche
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invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine
congruo.
 
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
* a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
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sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
* b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di
accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
* c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
 
Art. 36
Art. 36
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle
Pubblicazione delle informazioni necessarie
per l'effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
Capo V
 
Obblighi di pubblicazione in settori speciali
 
Art. 37
Art. 37
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in
particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo
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informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
 
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare,
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare,
nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
 
Art. 38
Art. 38
Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione
e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui
propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche
pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,
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procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi.
 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai
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altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
 
Art. 39
Art. 39
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo
* a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli del territorio altri,
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri,
piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro
varianti;
* b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che
siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o
approvazione; i relativi allegati tecnici.
 
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione
urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo
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interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune
interessato, continuamente aggiornata.
 
3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e'
3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e'
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
 
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente
legislazione statale e regionale.
 
Art. 40
Art. 40
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le
disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
 
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
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tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
 
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso
alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
 
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e'
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e'
in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono
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Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita'
e trasparenza
1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri,
modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto
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nonche' relativamente all'organizzazione della sezione
«Amministrazione trasparente».
 
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni
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normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si
provvede con i decreti di cui al comma 3.
 
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono
adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la
Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
 
4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei
* a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei
dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita' delle
modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei
dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro successiva
rielaborazione;
* b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i
requisiti di qualita' delle informazioni diffuse, individuando, in
particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole
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istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione
attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
 
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di
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Norme transitorie e finali
1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24
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interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 52
Art. 52
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cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
si intende riferito all'articolo 10.
 
Art. 53
Art. 53
Abrogazione espressa di norme primarie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni:
* a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
* b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni;
* c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
* d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
* e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
* f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
* g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
* h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18
giugno 2009, n. 69;
* i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
* l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
* o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91;
* p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
* q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
* r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
* s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
* t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
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italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013
NAPOLITANO
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la