D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione: differenze tra le versioni

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articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 41
Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
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servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
 
2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
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bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative
procedure, gli atti di conferimento.
 
3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i
responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai
sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le
prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
 
4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi
con esse intercorsi.
 
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita'
previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie.
 
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste
di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
 
Art. 42
Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi
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in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano:
* a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle
norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,
nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti;
* b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
* c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo
sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
 
Capo VI
 
Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
 
Art. 43
Art. 43
Responsabile per la trasparenza
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
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all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione.
 
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita', all'interno del quale
sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
 
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
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vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.
 
Art. 44
Art. 44
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della
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individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici
responsabili della trasmissione dei dati.
 
Art. 45
Art. 45
Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrita' e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).
1. La CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale
anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri
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rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza.
 
2. La CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale
anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la
trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui risultati del
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ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
 
3. La CIVIT puo' inoltre avvalersi delle banche dati istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
 
4. In relazione alla loro gravita', la CIVIT segnala i casi di
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di
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pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si
e' proceduto alla pubblicazione.
 
Art. 46
Art. 46
Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni
1. ViolazioneL'inadempimento degli obblighi di trasparenzapubblicazione -previsti Sanzioni dalla
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di
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risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei responsabili.
 
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi
di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa
a lui non imputabile.
 
Art. 47
Art. 47
Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in
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provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato.
 
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
2. 1.La violazione L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti di dallacui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
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il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
 
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.
 
Capo VII
 
Disposizioni finali e transitorie
 
Art. 48
Art. 48