D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione: differenze tra le versioni

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{{Centrato|IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA}}
Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
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{{Centrato|E m a n a}}
{{Centrato|il seguente decreto legislativo: }}
Art. 1
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4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance. <br />
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
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Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita'
delle pubbliche amministrazioni

Art. 13
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
* a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
* b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a
disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
* c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena
accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche;
* d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti
documenti ed informazioni:
* a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo;
* b) il curriculum;
* c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
* d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
* e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
* f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
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cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7. <br />
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni