D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese: differenze tra le versioni

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e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei
confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione
che:</br>
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della
procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili,
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svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni
precedenti la domanda;</br>
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dall'articolo 16;</br>
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies,
un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie
competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia
cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato
motivo, proposte di impiego;</br>
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo
e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
2. L'esdebitazione e' esclusa:</br>
a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un
ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue
capacita' patrimoniali;</br>
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della
liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in
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b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative
di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;</br>
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto
di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del
presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.</br>
4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore
interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della
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sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al
tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il
decreto.</br>
5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento,
su istanza dei creditori, se risulta:</br>
a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera
b);</br>
b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito
il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.</br>
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e
del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.»;</br>
t) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente
sezione:
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sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di
indipendenza, professionalita' e adeguatezza patrimoniale determinati
con il regolamento di cui al comma 3.</br>
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.</br>
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione nel
registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato
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sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la
determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli
organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.</br>
4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
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6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.</br>
7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le comunicazioni
disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle
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dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo telefax o lettera raccomandata.</br>
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma
1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di
liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove
designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di
gestore per la liquidazione.</br>
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere svolti anche da un
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curatori fallimentari, quanto alle attivita' di cui alla sezione
seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del
quaranta per cento.</br>
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo,
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alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 2004.</br>
11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo
possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della
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raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
 
Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
Art. 16 (Sanzioni). -
 
Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
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della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o
diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;</br>
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni
prima e seconda del presente capo, produce documentazione
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debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo
14-ter, comma 3;</br>
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente
capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del
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e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del
consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua
posizione debitoria;</br>
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del
piano del consumatore.</br>
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero
il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false
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cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a
50.000 euro.</br>
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente
dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista
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a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
 
Sezione VII
 
Ricerca, innovazione e comunita' intelligenti
 
Art. 19
 
Grandi progetti di ricerca e innovazione
e appalti precommerciali
 
1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
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mobilita', la difesa e la sicurezza, nonche' al fine di mantenere e
incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative
competenze di ricerca e innovazione industriale.».</br>
2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge
n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano:</br>
a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di
tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono
nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in
grado di qualificare un prodotto innovativo;</br>
b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda
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d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita'
competitiva delle piccole e medie imprese.</br>
3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di
domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla
realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa
tra il Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'istruzione, universita' e ricerca.</br>
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia effettua
una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese
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strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte
presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due
fasi:</br>
a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di
ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e
potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di
modifiche dei progetti presentati;</br>
b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria
dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di
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del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'universita'
dell'istruzione e della ricerca e del Ministro per la coesione
territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza.</br>
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'Agenzia,
attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e
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svolte dalle regioni e delle altre amministrazioni pubbliche
competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.</br>
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione
il comma 9.</br>
7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata una
quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente
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predetti fondi. Per la stessa finalita' possono essere utilizzate
anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.</br>
8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
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di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato
livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare
rilevanza;</br>
c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta
la disponibilita' dei soggetti pubblici ad agire come contesto
operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;</br>
d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle
manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale,
accessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva attivazione
degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della
migliore soluzione;</br>
e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano
divulgati e resi disponibili a terzi.
 
Art. 20
 
Comunita' intelligenti
 
1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi,
coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti
tecnologici ed economici per il progresso delle comunita'
intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il comitato tecnico di
cui al comma 2:</br>
a) predispone annualmente il piano nazionale delle comunita'
intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo;</br>
b) entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto
annuale sull'attuazione del citato piano nazionale, avvalendosi del
sistema di monitoraggio di cui al comma 12;</br>
c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati
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finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti;
d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunita'
intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.</br>
2. E' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato
tecnico delle comunita' intelligenti, formato da nove componenti in
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Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi,
gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti. I suoi componenti
durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.</br>
3. Il comitato tecnico delle comunita' intelligenti propone
all'Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo
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la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato lo Statuto della cittadinanza
intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri:</br>
a) definizione dei principi e delle condizioni, compresi i
parametri di accessibilita' e inclusione digitale ai sensi delle
disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche
delle comunita' intelligenti;</br>
b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e le singole
amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del
piano nazionale delle comunita' intelligenti. I protocolli sono
aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale</br>.
5. L'Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate
stabiliscono congiuntamente le modalita' di consultazione pubblica
periodica mirate all'integrazione dei bisogni emersi dalla
cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di
cui ai commi precedenti.</br>
6. La sottoscrizione dello Statuto e' condizione necessaria per
ottenere la qualifica di comunita' intelligente.
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avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, e'
vincolante per l'accesso a fondi pubblici per la realizzazione di
progetti innovativi per le comunita' intelligenti.</br>
8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul
territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilita',
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provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie e i comuni
per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui
al comma 1, lettera a).</br>
9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito
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a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;
b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;
c) il sistema di monitoraggio.</br>
10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi
e delle applicazioni l'Agenzia:</br>
a) promuove indirizzi operativi e strumenti d'incentivazione alla
pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della
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delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti
pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunita'
intelligenti.</br>
11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi
informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia:</br>
a) cataloga i dati e i servizi informativi con l'obiettivo di
costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e faciliti il
riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;</br>
b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione
delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla
condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo
pubblico;</br>
c) definisce standard tecnici per l'esposizione dei dati e dei
servizi telematici;</br>
d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi,
eventi e attivita' formative, l'utilizzo innovativo e la
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valutare l'impatto delle misure indicate nel piano nazionale delle
comunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il comitato tecnico, di
concerto con ISTAT:</br>
a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione basato su
indicatori statistici relativi allo stato e all'andamento delle
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indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei
cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della
comunita' in cui risiedono;</br>
b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT e degli
enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce
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definizione di «dati di tipo aperto», ai sensi dell'articolo 9, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dall'articolo 16 del presente decreto-legge;</br>
c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma 1, lettera b),
l'analisi delle condizioni economiche, sociali, culturali e
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progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei comuni che non
abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale delle
comunita' intelligenti.</br>
13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei bandi
per progetti di promozione delle comunita' intelligenti, clausole
limitative dell'accesso ai relativi benefici per le amministrazioni
pubbliche che:</br>
a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui al comma 10 le
specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate;
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presente decreto e nel rispetto della normativa sulla valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico;
c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio.</br>
14. In sede di prima applicazione i dati presenti nel catalogo di
cui all'articolo 67 del Codice dell'amministrazione digitale
confluiscono nel catalogo del riuso previsto al comma 10.</br>
15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.</br>
16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme
e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire
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2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica.</br>
17. L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo 2
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l'inclusione intelligente
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intelligenti e dello statuto delle comunita' intelligenti nonche'
delle attivita' di normazione, di pianificazione e di
regolamentazione delle comunita' intelligenti.</br>
18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto di beni e per la
fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni
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della destinazione del bene o del servizio. L'Agenzia per l'Italia
digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul
rispetto del presente comma.</br>
19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18:</br>
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili;</br>
b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.</br>
20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
previsti dall'articolo 19 e dal presente articolo, all'incarico di
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presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Sezione VIII
 
Assicurazioni, mutualita' e mercato finanziario
 
Art. 21
 
Misure per l'individuazione
ed il contrasto delle frodi assicurative
 
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel
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dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste
di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di
allerta preventiva contro i rischi di frode.</br>
2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel
settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante
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migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle
imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti,
l'IVASS:</br>
a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio
informatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e la
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intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di
sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva
contro le frodi;</br>
b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di
assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con
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contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare
fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attivita' di
contrasto attuate contro le frodi;</br>
c) segnala alle imprese di assicurazione e all'Autorita'
giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito
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al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle
indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele
eventualmente presentate;</br>
d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle
forze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio
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previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.</br>
6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia
dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie
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eventualmente presentate. L'IVASS, in caso di evidenza di reato,
comunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e alle forze di
polizia.</br>
7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a