D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese: differenze tra le versioni

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{{Centrato|DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179}}
 
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)
(GU n. 245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario
n.194)
 
Entrata in vigore del provvedimento:
20/10/2012
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;</br>
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia
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tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di
arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di
rilancio della competitivita' delle imprese;</br>
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2012;
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dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, della salute, dell'economia e delle finanze, per
la coesione territoriale e della giustizia;</br>
{{Centrato|Emana}}
il seguente decreto-legge:
 
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stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35.</br>
2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:</br>
a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze
e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle
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pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili
sanitari, con il Ministro della salute.»;</br>
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:</br>
«3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento
unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste
dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro
per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.».</br>
3. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle
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dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 22 milioni di euro per
l'anno 2013.
 
Art. 2
 
Anagrafe nazionale della popolazione residente
1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -
 
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse
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all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE),
istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".</br>
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
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anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il
subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.</br>
3. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi
che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR e
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rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in
modalita' telematica.</br>
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita'
di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente
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dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.</br>
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
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acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:</br>
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le
modalita' di cui all'articolo 58;</br>
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche
del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del
presente decreto;</br>
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra
i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle
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legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle
anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della
popolazione residente;».</br>
3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la
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Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche
necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte
con il comma 1 del presente articolo.</br>
6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
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regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127.».</br>
7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014.
 
Art. 3
 
Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio
nazionale delle strade e dei numeri civici
 
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
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lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle
raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.</br>
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici
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rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche
del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.</br>
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita'
preparatorie all'introduzione del censimento continuo mediante
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comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015.</br>
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con
le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di
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legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema
Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:</br>
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti
e degli uffici di statistica del SISTAN;</br>
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con
riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del
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compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di
definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN;</br>
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i
principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle
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d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del
Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo
a fornire i dati statistici;</br>
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i
sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal
Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;</br>
f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni
internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto
statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento
per finalita' statistiche, nonche' di trattamento ed utilizzo dei
dati amministrativi a fini statistici.</br>
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi
internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico
nazionale;</br>
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo
al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati
personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta;</br>
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale
predisposto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 322
del 1989;</br>
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di
cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
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decreto legislativo n. 322 del 1989; qualora i chiarimenti non siano
ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri.</br>
3. La Commissione e' sentita ai fini della sottoscrizione dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei
dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.</br>
4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
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in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione
restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.</br>
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle
riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della
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6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.</br>
7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali
rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle
riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio
dell'ISTAT.».</br>
 
Art. 4
 
Domicilio digitale del cittadino
 
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:</br>
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di
facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e
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amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo
domicilio digitale.</br>
2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
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3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai professionisti e alle imprese in esso
presenti.</br>
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la
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proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.</br>
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali
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1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:</br>
a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma
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responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»;
b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il
seguente:</br>
«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e
c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita'
disciplinare dello stesso.»;</br>
c) all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono
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d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «pubbliche
amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi
pubblici».</br>
2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente:</br>
«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma
1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullita' degli
stessi.».</br>
3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il
comma 13 e' sostituito dal seguente:</br>
«13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».</br>
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal
1° gennaio 2013.</br>
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli
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del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili.</br>
6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
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dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:</br>
a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire
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locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto
pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale.</br>
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la
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marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare
quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle
soluzioni esistenti.</br>
3. Le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni
interessate nel rispetto della normativa comunitaria, anche in deroga