L. 5 agosto 1978, n. 457 - Norme per l'edilizia residenziale: differenze tra le versioni

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(1/a) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, riportato alla voce Locazione di immobili urbani.
 
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(1/b) Comma così inserito dall'art. 2, L. 30 aprile 1999, n. 136, riportata al n. A/CXXVI.
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(1/c) Per l'attribuzione al Ministero dei lavori pubblici delle funzioni già spettanti al CIPE di cui alla presente lettera, vedi l'art. 7, Del.CIPE 6 agosto 1999.
 
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2, commi 64 e da 66 a 69, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
 
(1/c) Per l'attribuzione al Ministero dei lavori pubblici delle funzioni già spettanti al CIPE di cui alla presente lettera, vedi l'art. 7, Del.CIPE 6 agosto 1999.</small>
 
 
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3. Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale.
 
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Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale
comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.
 
<small>(3) Riportato al n. A/XXVII.
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(3) Riportato al n. A/XXVII.
 
5. Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale.
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(4) Riportata al n. A/XVII.
 
(4/a) Vedi, anche, l'art. 62, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
 
6. Istituzione del comitato esecutivo.</small>
 
Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale è costituito un comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario di Stato da
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Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale è membro di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.
 
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(5) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
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(6) Riportato alla voce Ministero dei lavori pubblici.
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(6/a) Riportato al n. A/XXVII.
 
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(6/a) Riportato al n. A/XXVII.
 
(6/a) Riportato al n. A/XXVII.</small>