D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni: differenze tra le versioni

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1. L'Autorità provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze
individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione alla Commissione. Tali procedure saranno pubblicate senza indugio dopo l'entrata in vigore del regolamento.</br>
2. L'Autorità provvede affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi relativi alla fornitura del servizio universale siano accessibili al pubblico.</br>
3. L'Autorità provvede alla pubblicazione:</br>
a ) di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti dalle parti interessate;</br>
b ) delle informazioni di cui: all'articolo 4, commi 4, 6, 7, 14 e 17;</br> all'articolo 5, comma 4;</br> all'articolo 6, commi 20, 21 e 23;</br> all'articolo 10, comma 4;</br> all'articolo 11, commi 3 e 7;</br> all'articolo 12, comma 2;</br> all'articolo 17, comma 5;</br> all'articolo 18, comma 4;</br>
c ) degli uffici e degli orari nei quali gli interessati, a domanda e senza spese, possono attingere le informazioni aggiornate relative alle materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9;</br>
d ) delle informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali;</br>
e ) del piano annuale di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni mobili e personali e dei programmi di ampliamento e di assegnazione di tali frequenze, rendendo il piano stesso disponibile a richiesta.</br>
4. L'Autorità, di propria iniziativa o su domanda di un soggetto interessato, se constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione.</br>
5. L'Autorità vigila sull'obbligo degli organismi di telecomunicazioni di pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela circa le condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica pubblica fissa ed ai servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
 
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Sistemi di comunicazioni mobili e personali
 
1. L'Autorità rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili operanti in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 e dall'articolo 6.</br>
2. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 7, l'Autorità rilascia le licenze individuali perle applicazioni di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni - telepoint;</br> in particolare l'utilizzazione della standard DECT è ammessa, previo rilascio di licenza individuale:</br>
a ) per l'accesso alle reti di telecomunicazioni;</br>
b ) per la prestazione dei servizi mobili senza filo offerti al pubblico in ambito locale.</br>
3. Non sono fissate restrizioni sull'abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. L'Autorità, nel consentire l'abbinamento, accerta che sia garantita la concorrenza tra organismi di telecomunicazioni nei mercati interessati.</br>
4. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del sistema di comunicazioni mobili e personali, nonché richiedere all'Autorità l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.</br>
5. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza.</br>
6. La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT è subordinata ad autorizzazione provvisoria dell'Autorità.
 
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Norme finali
 
1. Il presente regolamento lascia impregiudicate:</br>
a ) le norme specifiche gia adottate in materia di diffusione di programmi audiovisivi destinati al pubblico nonché del relativo contenuto;</br>
b ) le misure adottate in materia di difesa e per motivi di pubblico interesse, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine pubblico;</br>
c ) le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e 676, nonché le attribuzioni demandate al Garante per la protezione dei dati personali anche riguardo alla tematica della sicurezza.</br>
2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni. Continuano in particolare ad applicarsi, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell'Autorità, le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice postale.</br>
3. Sono subordinati ad autorizzazione generale ovvero a licenza individuale, secondo le disposizioni del presente Regolamento, l'installazione di infrastrutture e l'esercizio di servizi di telecomunicazioni ad uso privato di cui alle seguenti partizioni del libro quarto del codice postale: titolo primo, capo quarto;</br> titolo terzo, capo secondo;</br> titolo quarto, capo secondo.</br>
4. Le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono adeguate in sede di rinnovo, ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorità.</br>
5. I titolari di concessioni ad uso privato ovvero di autorizzazioni gia rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 6, alle condizioni ivi stabilite per l'uso proprio, istituzionale ovvero per l'offerta a terzi o al pubblico.</br>
6. Il Gestore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà proporre all'Autorità le condizioni tecniche ed amministrative che consentano di applicare ai servizi radiomobili in tecnica DCS 1800 il principio in base al quale spetta al Gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata stabilire le condizioni economiche di offerta. Detta proposta dovrà ispirarsi, tra l'altro, ai seguenti criteri direttivi:
a ) indipendenza delle condizioni economiche di offerta dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari;</br>
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Competenze
 
1. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla definizione delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni ed i poteri previsti dal medesimo regolamento competono al Ministero delle comunicazioni.</br>
2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, operano, con oneri a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni e presso il Ministero stesso, due commissioni con poteri consultivi competenti l'una nel settore dei sistemi e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, l'altra nel settore delle reti e dei servizi diversi. Tali commissioni sono costituite dai rappresentanti dei fornitori di servizi, delle associazioni degli utenti e da personalità qualificate nominate dal Ministro delle comunicazioni.</br>
3. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, le modifiche delle condizioni tecniche relative all'installazione delle reti, le specifiche disposizioni tecniche ed economiche relative alla prestazione di servizi nel settore di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.