D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni: differenze tra le versioni

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4) l'accesso alle frequenze ed a numeri, indi-rizzi, denominazioni;</br>
ab ) interconnessione, il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazioni utilizzate dal medesimo organismo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti della stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo;</br>
ac ) autorizzazione, l'abilitazione che conferisce ad una impresa diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e che consente alla medesima di fornire servizi di telecomunicazioni e, se del caso, di installare e di gestire reti di telecomunicazioni per la fornitura di siffatti servizi;</br> le abilitazioni si distinguono in:
1) autorizzazione generale: un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attività opera mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso;</br>
2) licenza individuale: un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dell'autorizzazione generale;</br> detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità;</br>
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aj ) norma tecnica, una specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;</br>
al ) regola tecnica comune, una regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;</br>
am ) notevole forza di mercato, la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare;</br> l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di usa quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacita dell'organismo di influenzare le condizioni di marcato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.</br>
an ) servizi a chiosco, servizi offerti da centri il cui accesso è generalizzato, ossia senza parola chiave identificativa dell'utente telefonico acquisitore dei servizi;</br>
ao ) deficit sull'accesso, la differenza tra i costi di installazione e gestione della rete locale, impiegata per fornire l'accesso, ed i ricavi derivanti dai contributi di attivazione e dai canoni di abbonamento, inclusa la remunerazione normale del capitale impiegato;</br>
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aq ) equal access, possibilità dell'utente di preselezionare in modo permanente o di selezionare di volta in volta il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano);</br>
ar ) pre-selezione del vettore, sistema che permette all'operatore/fornitore di servizi locali di instradare automaticamente le chiamate interurbane e internazionali di un cliente con il vettore interurbano scelto dal cliente, che non deve digitare codici speciali di selezione del vettore stesso prima di ogni chiamata.
 
Art. 2.
Principi generali
 
1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonchè la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:
a ) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;</br>
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e ) in particolare:
1) le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo, al fine di consentire l'impiego di reti cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale in modo non discriminatorio anche considerando quanto previsto all'art. 6, comma 6, lettera f).
2) le restrizioni per i sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune di infrastrutture, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste nel provvedimento amministrativo emanato dai competenti organi per lo svolgimento delle suddette attività. Nell'ambito delle predette infrastrutture sono incluse le frequenze radio ad esse assegnate, ad eccezione di quelle asservite alla radiodiffusione sonora e televisiva. Qualora le predette infrastrutture siano fornite da terzi, che le utilizzano per la prestazione di servizi di utilità pubblica, ovvero siano finalizzate alla sicurezza della vita umana e degli impianti, il Ministero competente alla vigilanza del settore assicura che i predetti interessi pubblici vengano adeguatamente tutelati.</br>
3) le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni mediante reti installate dal prestatore di detti servizi e mediante infrastrutture messe a disposizione da terzi o tramite la condivisione delle reti, di altre infrastrutture e di siti.
3. Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni, ad esclusione del servizio di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione del servizio di telefonia vocale e degli altri servizi di telecomunicazioni nonché delle relative reti, comprendendo, se necessario, l'utilizzo di frequenze radio, qualora disponibili, e l'interconnessione con altre reti.</br>
4. Entro il 1°gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell'Autorità, le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all'art. 184, comma 1 del codice postale esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in essa contenute.
5. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni gia esistenti, rimangono valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente regolamento, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti anche dal diritto comunitario.</br>
6. Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del l° gennaio 1999 sono privi di effetto.</br>
7. Le condizioni relative alle autorizzazioni generali e al rilascio delle licenze individuali e quelle relative all'accesso alle reti di telecomunicazioni sono basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.
8. Il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze e per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti. Tale limitazione deve rispettare i principi di proporzionalità, obiettività, non discriminazione e trasparenza.</br>
9. In materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri devono essere trasparenti, eque e tempestive e l'attribuzione deve venire in modo oggettivo e non discriminatorio, anche allo scopo di assicurare una effettiva concorrenza.</br>
10. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e, in particolare, l'interoperabilità dei servizi sono disciplinate dal presente regolamento anche al fine di assicurare la fornitura del servizio universale in una situazione di mercati aperti e concorrenziali.</br>
11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, sì da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 13.
12. L'Autorità vigila affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni osservino il principio di non discriminazione.</br>
13. Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta dell'Autorità, le informazioni necessarie a consentire l'applicazione del presente regolamento nei tempi e nei modi da essa definiti.
 
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Servizio universale
 
1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:</br>
a ) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:</br>
1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;</br>
2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT- T della serie T;</br>
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d ) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;</br>
e ) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;</br>
f ) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo;</br> i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.</br>
2. Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità.</br>
3. Il servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le procedure vigenti.</br>
4. La società Telecom Italia è l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1° gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall'art.6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di essa a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.</br>
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale.</br>
6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non è applicabile quando:</br>
a ) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;</br>
b ) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;</br>
c ) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.
7. Il meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente al finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi, di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:</br>
a ) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente;</br>
b ) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale. L'individuazione degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione è sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di verificare il calcolo del costa netto ai sensi del comma 10.</br>
8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori:</br>
a ) il deficit di accesso di cui all'art. 7;</br>
b ) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale;</br>
c ) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale;</br> la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati;</br> il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle reti;</br>
d ) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f).</br>
9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale:</br>
a ) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;</br>
b ) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;</br>
c ) gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati e servizi a valore aggiunto.</br>
10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo nonché delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità può emanare, anche al fine di favorire l'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conformemente a quanto previsto dall'art. 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. Il costo di tale controllo viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione di conformità ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti dall'Autorità che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di approvarli.
11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere è ripartito in base a criteri di oggettività, non discriminazione e proporzionalità, attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle Comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6.
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate dall'Autorità le procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11.
 
Art. 4.
Interconnessione
 
1. L'Autorità assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli utenti. In particolare l'Autorità promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad usa pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione. L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità a svolgere attività di sperimentazione.</br>
3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l'Autorità dispone controlli affinché sia garantito l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui è stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili.</br>
4. L'Autorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorità devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b).</br>
5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorità.</br>
6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c).</br>
7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi notevole forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti a:
a ) osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri;</br> essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;</br>
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c ) comunicare tempestivamente all'Autorità gli accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione. L'accesso alle informazioni è regolato dall'art. 19, comma 3, lettera c);</br>
d ) definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorità ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. Per tenere canto degli effetti della sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una metodologia volta alla determinazione delle predette condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati. Il tasso di remunerazione è fissato dall'Autorità tenendo conto del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.
8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni della stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società affiliate a gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.</br>
9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da essa o da società sue controllate o collegate. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.
10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all'art. 5.
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17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'Autorità ha facoltà di verificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente regolamento.
18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate.
 
Art. 5.
Condizioni di accesso alla rete
 
1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato A, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.
2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell' accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.
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24. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro dei soggetti autorizzati a fornire i servizi di telecomunicazioni e ad installare o fornire reti di telecomunicazioni.
25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.
26. Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché attengano all'installazione di reti di telecomunicazioni debitamente autorizzate, possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da 232 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.</br>
27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni.</br>
28. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono essere cedute a terzi, senza l'assenso dell'Autorità competente al rilascio.</br>
29. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere rilasciate a persone ad imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.
30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni della loro emanazione.
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Condizioni economiche di offerta
 
1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.</br>
2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerandola necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.</br>
3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro l'1 gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta della società Telecom considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.</br>
4. Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro l'1 gennaio 1998, la società Telecom è obbligata a trasmettere all'Autorità entro tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui al comma 7. L'Autorità, anche considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire l'eventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.</br>
5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato.</br>
6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può essere applicato oltre l'1 gennaio 2000.</br>
7. Il calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico.</br>
8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente articolo, l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione definite secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera d). La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico e di tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai fini della determinazione della quota supplementare.
9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità, considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilirà entro l'1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</br>
10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste.
11. L'Autorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari.</br>
12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dall'Autorità.
13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.
 
Art. 8.
Contabilità dei costi
 
1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema di contabilità dei costi da essa utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G.
2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi: