D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni: differenze tra le versioni
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12. L'Autorità vigila affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni osservino il principio di non discriminazione.
13. Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta dell'Autorità, le informazioni necessarie a consentire l'applicazione del presente regolamento nei tempi e nei modi da essa definiti.
Art. 3.
Servizio universale
1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:
a ) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:
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7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.
8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego.
Art. 6.
Autorizzazioni generali e licenze individuali
1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.
2. L'Autorità può modificare le condizioni relative ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.
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29. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere rilasciate a persone ad imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.
30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni della loro emanazione.
Art. 7.
Condizioni economiche di offerta
1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.
2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerandola necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.
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5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall'art. 3.
6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti.
Art. 9.
Separazione contabile
1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione ad altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.
2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza e da condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.
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5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto al rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, in merito alla adozione e dalla pubblicazione della propria carta dei servizi.
6. Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico è tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorità, tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente.
Art. 11.
Numerazione
1. L'Autorità definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire un'effettiva concorrenza attraverso l'assegnazione di numeri o serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nei rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'art. 2.
2. L'Autorità, se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, può disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza l'assenso dell'Autorità.
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7. L'Autorità promuove altresì la pubblicazione dei principali elementi del piano di numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).
8. Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi più brevi possibili, all'introduzione della portabilità del numero affinché gli utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che detta prestazione sia disponibile almeno nei maggiori centri abitati entro l'1 gennaio 2001.
Art. 12.
Esigenze fondamentali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), nei casi di interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e di prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico devono essere rispettate, anche sulla base di appropriate norme tecniche, le seguenti esigenze fondamentali:
a ) sicurezza delle operazioni di rete: ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad adottare, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in casi di forza maggiore e sottopone annualmente all'Autorità un piano di attuazione di tali misure. Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate, gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità, di volta in volta, definite dall'autorità competente. Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa o delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza sopra richiamate, nel qual caso l'organismo di telecomunicazioni può adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento della rete: interruzione del servizio; limitazione delle funzioni del servizio; diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti. Ogni organismo di telecomunicazioni istituisce procedure per informare immediatamente gli utenti e l'Autorità dell'inizio e della fine della situazione di emergenza, nonché del carattere e della portata delle restrizioni temporanee e di fornitura del servizio. La necessità di rispondere a dette priorità non costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione. L'Autorità, anche su richiesta delle parti interessate, si accerta che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;
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3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.
4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.
Art. 14.
Norme tecniche - Omologazioni
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni o presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico è obbligato a tener conto delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai fini dell'interfacciamento tecnico armonizzato, per la fornitura della rete aperta, per l'accesso alla rete, per l'interconnessione e per l'interfunzionalita. In mancanza di tali norme l'organismo è tenuto a fornire interfacce tecniche di interconnessione e di accesso e di funzioni di rete rispondenti alle seguenti norme o specifiche tecniche:
a ) norme europee adottate dagli organismi europei di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), oppure, in assenza di tali norme;
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5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad includere negli schemi di contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 5, relativamente al servizio minimo fornito, alle modalità di indennizzo e di rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto, salva l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno derivante da inadempimento.
6. L'Autorità può proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazione. I contratti devono contenere indicazioni riguardanti modalità per avviare procedure di conciliazione per la risoluzione di controversie.
Art. 17.
Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica
1. L'Autorità provvede affinché:
a ) l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente;
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4. L'Autorità, di propria iniziativa o su domanda di un soggetto interessato, se constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione.
5. L'Autorità vigila sull'obbligo degli organismi di telecomunicazioni di pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela circa le condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica pubblica fissa ed ai servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
Art. 20.
Sistemi di comunicazioni mobili e personali
1. L'Autorità rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili operanti in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 e dall'articolo 6.
2. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 7, l'Autorità rilascia le licenze individuali perle applicazioni di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni - telepoint; in particolare l'utilizzazione della standard DECT è ammessa, previo rilascio di licenza individuale:
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5. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza.
6. La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT è subordinata ad autorizzazione provvisoria dell'Autorità.
Art. 21.
Norme finali
1. Il presente regolamento lascia impregiudicate:
a ) le norme specifiche gia adottate in materia di diffusione di programmi audiovisivi destinati al pubblico nonché del relativo contenuto;
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c ) assoluta trasparenza di applicazione delle condizioni economiche agli utenti;
d ) coerenza con le convenzioni vigenti per l'espletamento dei servizi radiomobili.
Art. 22.
Attribuzioni dell'Autorità
1. Fermo quanto previsto dal presente regolamento, l'ulteriore disciplina e le relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie sono determinate dall'Autorità:
a ) individuazione dei soggetti aventi notevole forza di mercato;
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n ) modalità di sperimentazione dei servizi;
o ) modalità di irrogazione delle sanzioni.
Art. 23.
Competenze
1. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla definizione delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni ed i poteri previsti dal medesimo regolamento competono al Ministero delle comunicazioni.
2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, operano, con oneri a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni e presso il Ministero stesso, due commissioni con poteri consultivi competenti l'una nel settore dei sistemi e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, l'altra nel settore delle reti e dei servizi diversi. Tali commissioni sono costituite dai rappresentanti dei fornitori di servizi, delle associazioni degli utenti e da personalità qualificate nominate dal Ministro delle comunicazioni.
3. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, le modifiche delle condizioni tecniche relative all'installazione delle reti, le specifiche disposizioni tecniche ed economiche relative alla prestazione di servizi nel settore di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maccanico, Ministro delle comunicazioni
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