D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni: differenze tra le versioni

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12. L'Autorità vigila affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni osservino il principio di non discriminazione.
13. Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta dell'Autorità, le informazioni necessarie a consentire l'applicazione del presente regolamento nei tempi e nei modi da essa definiti.
 
Art. 3.
Servizio universale
 
1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:
a ) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:
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7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.
8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego.
 
Art. 6.
Autorizzazioni generali e licenze individuali
 
1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.
2. L'Autorità può modificare le condizioni relative ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.
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29. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere rilasciate a persone ad imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.
30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni della loro emanazione.
 
Art. 7.
Condizioni economiche di offerta
 
1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.
2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerandola necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.
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5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall'art. 3.
6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti.
 
Art. 9.
Separazione contabile
 
1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione ad altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.
2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza e da condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.
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5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto al rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, in merito alla adozione e dalla pubblicazione della propria carta dei servizi.
6. Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico è tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorità, tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente.
 
Art. 11.
Numerazione
 
1. L'Autorità definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire un'effettiva concorrenza attraverso l'assegnazione di numeri o serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nei rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'art. 2.
2. L'Autorità, se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, può disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza l'assenso dell'Autorità.
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7. L'Autorità promuove altresì la pubblicazione dei principali elementi del piano di numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).
8. Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi più brevi possibili, all'introduzione della portabilità del numero affinché gli utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che detta prestazione sia disponibile almeno nei maggiori centri abitati entro l'1 gennaio 2001.
 
Art. 12.
Esigenze fondamentali
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), nei casi di interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e di prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico devono essere rispettate, anche sulla base di appropriate norme tecniche, le seguenti esigenze fondamentali:
a ) sicurezza delle operazioni di rete: ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad adottare, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in casi di forza maggiore e sottopone annualmente all'Autorità un piano di attuazione di tali misure. Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate, gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità, di volta in volta, definite dall'autorità competente. Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa o delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza sopra richiamate, nel qual caso l'organismo di telecomunicazioni può adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento della rete: interruzione del servizio; limitazione delle funzioni del servizio; diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti. Ogni organismo di telecomunicazioni istituisce procedure per informare immediatamente gli utenti e l'Autorità dell'inizio e della fine della situazione di emergenza, nonché del carattere e della portata delle restrizioni temporanee e di fornitura del servizio. La necessità di rispondere a dette priorità non costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione. L'Autorità, anche su richiesta delle parti interessate, si accerta che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;
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3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.
4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.
 
Art. 14.
Norme tecniche - Omologazioni
 
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni o presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico è obbligato a tener conto delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai fini dell'interfacciamento tecnico armonizzato, per la fornitura della rete aperta, per l'accesso alla rete, per l'interconnessione e per l'interfunzionalita. In mancanza di tali norme l'organismo è tenuto a fornire interfacce tecniche di interconnessione e di accesso e di funzioni di rete rispondenti alle seguenti norme o specifiche tecniche:
a ) norme europee adottate dagli organismi europei di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), oppure, in assenza di tali norme;
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5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad includere negli schemi di contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 5, relativamente al servizio minimo fornito, alle modalità di indennizzo e di rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto, salva l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno derivante da inadempimento.
6. L'Autorità può proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazione. I contratti devono contenere indicazioni riguardanti modalità per avviare procedure di conciliazione per la risoluzione di controversie.
 
Art. 17.
Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica
 
1. L'Autorità provvede affinché:
a ) l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente;
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4. L'Autorità, di propria iniziativa o su domanda di un soggetto interessato, se constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione.
5. L'Autorità vigila sull'obbligo degli organismi di telecomunicazioni di pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela circa le condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica pubblica fissa ed ai servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
 
Art. 20.
Sistemi di comunicazioni mobili e personali
 
1. L'Autorità rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili operanti in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 e dall'articolo 6.
2. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 7, l'Autorità rilascia le licenze individuali perle applicazioni di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni - telepoint; in particolare l'utilizzazione della standard DECT è ammessa, previo rilascio di licenza individuale:
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5. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza.
6. La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT è subordinata ad autorizzazione provvisoria dell'Autorità.
 
Art. 21.
Norme finali
 
1. Il presente regolamento lascia impregiudicate:
a ) le norme specifiche gia adottate in materia di diffusione di programmi audiovisivi destinati al pubblico nonché del relativo contenuto;
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c ) assoluta trasparenza di applicazione delle condizioni economiche agli utenti;
d ) coerenza con le convenzioni vigenti per l'espletamento dei servizi radiomobili.
 
Art. 22.
Attribuzioni dell'Autorità
 
1. Fermo quanto previsto dal presente regolamento, l'ulteriore disciplina e le relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie sono determinate dall'Autorità:
a ) individuazione dei soggetti aventi notevole forza di mercato;
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n ) modalità di sperimentazione dei servizi;
o ) modalità di irrogazione delle sanzioni.
 
Art. 23.
Competenze
 
1. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla definizione delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni ed i poteri previsti dal medesimo regolamento competono al Ministero delle comunicazioni.
2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, operano, con oneri a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni e presso il Ministero stesso, due commissioni con poteri consultivi competenti l'una nel settore dei sistemi e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, l'altra nel settore delle reti e dei servizi diversi. Tali commissioni sono costituite dai rappresentanti dei fornitori di servizi, delle associazioni degli utenti e da personalità qualificate nominate dal Ministro delle comunicazioni.
3. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, le modifiche delle condizioni tecniche relative all'installazione delle reti, le specifiche disposizioni tecniche ed economiche relative alla prestazione di servizi nel settore di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addì 19 settembre 1997
 
SCALFARO
 
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maccanico, Ministro delle comunicazioni
ALLEGATO A
Reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico
Parte I
Rete telefonica pubblica fissa
Per rete telefonica pubblica fissa si intende la rete pubblica commutata di telecomunicazioni per il trasferimento tra punti di terminazione di rete in postazioni fisse di fonia e di informazioni audio nella larghezza di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta tra l'altro:
a) la telefonia vocale;
b) le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie-T;
c) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della "serie V".
Per servizio telefonico pubblico fisso si intende la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio per effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; include l’accesso ai servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, la fornitura dell’elenco abbonati, i servizi di informazione abbonati, la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di prestazioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali.
L'accesso all’utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell’ambito del piano nazionale di numerazione.
Parte 2
Sistemi di linee affittate
Per sistemi di linee affittate si intendono 1e infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta, cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall’utente nell’ambito della fornitura della linea affittata.
Parte 3
Sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico
Per rete pubblica di telefonia mobile si intende una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete sono costituiti dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti mobili.Per servizio pubblico di telefonia mobile si intende un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte, nello stabilire radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in parte, una rete pubblica di telefonia mobile.
ALLEGATO B
Organismi con diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione
Il presente allegato riguarda gli organismi tenuti a fornire agli utenti capacità di rete, commutata e non, da cui dipende l’offerta dei servizi di telecomunicazioni; sul rispetto dell’obbligo vigila l’Autorità.
Tali organismi sono:
1. organismi che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili e prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri nell’ambito del piano nazionale di numerazione. Per controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete s’intende la possibilità di controllare i servizi di telecomunicazioni disponibili per l’utente finale in quel punto terminale di rete e la possibilità di negare ad altri fornitori di servizi l’accesso all’utente finale in quel punto terminale di rete. Il controllo dei mezzi di accesso comporta il controllo del collegamento fisico con l’utente finale, con o senza cavo, e la possibilità di modificare o revocare i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete dell’utente finale;
2. organismi che forniscono linee affittate;
3. organismi autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni tra i Paesi dell’Unione europea e i Paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso;
4. organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi.
ALLEGATO C
Elenco, a titolo esemplificativo, di elementi per la determinazione delle
condizioni economiche di interconnessione
Le condizioni economiche per l'interconnessione sono stabilite dalle parti che stipulano un apposito accordo.
La struttura delle condizioni economiche è articolata in categorie, quali quelle destinate a remunerare:
a) la realizzazione iniziale dell’interconnessione fisica, ossia la fornitura dell’interconnessione specifica richiesta, quali la fornitura di apparecchiature e di risorse particolari, le prove di compatibilità;
b) la locazione delle apparecchiature e delle risorse fisiche o strumentali;
c) i servizi accessori e supplementari (ad esempio, l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, l'assistenza dell'operatore, la raccolta di dati, il calcolo delle tariffe, la fatturazione, i servizi basati sulla commutazione ed i servizi avanzati);
d) il convogliamento del traffico da e verso la rete interconnessa ed i costi, ad esempio, di commutazione e trasmissione che possono essere calcolati al minuto e sulla base della capacità supplementare di rete richiesta.
Le componenti delle condizioni economiche consistono nei singoli prezzi stabiliti per ciascuna sezione o struttura di rete fornita al soggetto interconnesso.
Le condizioni economiche di interconnessione includono, secondo il principio della proporzionalità, una percentuale equa dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la parità di accesso e la portabilità dei numeri, oltrechè dei costi connessi con il rispetto dei requisiti essenziali.
ALLEGATO D
Contenuto degli accordi di interconnessione
Parte 1
L’Autorità può fissare in anticipo i seguenti elementi riguardanti gli accordi di interconnessione:
a) risoluzione delle controversie;
b) accesso agli accordi di interconnessione e pubblicazione, anche periodica, degli stessi;
c) parità di accesso e portabilità dei numeri;
d) condivisione delle strutture, ivi compresa l'ubicazione;
e) mantenimento delle esigenze fondamentali;
f) attribuzione ed uso dei numeri, compreso l’accesso ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri paneuropei;
g) mantenimento della qualità del servizio da punto terminale a punto terminale;
h) determinazione, se del caso, della parte scorporata delle condizioni economiche di interconnessione che rappresenti un contributo alla copertura del costo netto degli obblighi di servizio universale.
Parte 2
Gli accordi di interconnessione stipulati fra le parti contengono i seguenti elementi:
a) descrizione dei servizi di interconnessione da offrire;
b) condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione;
c) ubicazione dei punti di interconnessione;
d) norme tecniche di interconnessione;
e) prove di interoperabilità;
f) misure per la conformità ai requisiti essenziali;
g) diritti di proprietà intellettuale;
h) definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti;
i) definizione delle condizioni economiche di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo;
1) procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire l'autorità;
m) durata e rinegoziazione degli accordi;
n) procedure in caso di proposte di modifica alle offerte di reti o di servizi di una delle parti;
o) raggiungimento della parità di accesso;
p) uso comune delle strutture;
q) accesso a servizi accessori, supplementari ed avanzati;
r) gestione del traffico e della rete;
s) mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione;
t) riservatezza sulle parti non pubbliche degli accordi;
u) formazione del personale.
ALLEGATO E
Quadro di riferimento per l'applicazione delle condizioni di fornitura
1. Interfacce tecniche armonizzate e funzioni di rete
Per la determinazione delle condizioni di fornitura si tiene conto del seguente schema riguardante la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce e delle funzioni di rete:
a) per i servizi e per le reti esistenti sono adottate le specifiche d’interfaccia esistenti applicabili in base all’articolo 14, comma 1;
b) per i servizi nuovi e per il potenziamento dei servizi esistenti sono adottate, preferibilmente, le interfacce esistenti applicabili in base all’articolo 14, comma 1; in caso contrario, sono indicati i miglioramenti e le specifiche delle nuove interfacce;
c) per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, va tenuto conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura.
Le proposte di fornitura debbono, se possibile, essere conformi alle norme dell’ETSI e tener conto delle raccomandazioni internazionali dell’UIT/T.
2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione
Le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei servizi, nella misura in cui sono necessarie, sono:
a) condizioni di fornitura:
- tempo normale di allacciamento,
- tempo normale di riparazione,
- qualità del servizio, in particolare disponibilità e qualità della trasmissione,
- manutenzione e gestione della rete;
b) condizioni di utilizzazione:
- condizioni di accesso alla rete,
- condizioni di uso in compartecipazione,
- condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni.
3. Principi armonizzati delle condizioni economiche
I principi armonizzati delle condizioni economiche debbono essere coerenti con i principi enunciati dall'articolo 7. In particolare le condizioni economiche:
a) debbono essere basate su criteri obiettivi e debbono in linea generale essere orientate ai costi;
b) debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure adeguate;
c) al fine di consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, debbono essere sufficientemente disaggregate, conformemente alle norme in materia di concorrenza. Le prestazioni supplementari introdotte per fornire specifici servizi complementari debbono, di norma, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione propriamente detta;
d) debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salve le limitazioni conformi alle norme vigenti.
I costi di accesso alle risorse di rete o ai servizi debbono rispettare i principi anzidetti nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate, della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati e del finanziamento del servizio universale.
Possono essere fissate altre condizioni economiche per tener conto, specialmente, del maggiore o minore volume di traffico in diversi periodi di tempo, a condizione che il differenziale sia giustificato commercialmente e non in contrasto con i principi sopra esposti.
4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero, all'indirizzo e alla denominazione.
L’approccio armonizzato per l’instradamento in base al numero o all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete.
L'applicazione dell’approccio armonizzato per la numerazione, per l’indirizzamento e, ove possibile, per la denominazione è essenziale per garantire l’interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo nonchè per l’interoperabilità dei servizi. L'assegnazione di numeri, indirizzi e nomi deve essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.
ALLEGATO F
Condizioni previste per le autorizzazioni generali e le licenze individuali
1. In generale, le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali, possono riguardare:
1.1. le esigenze fondamentali;
1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l’ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici;
1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza;
in particolare, nel caso di fornitura di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico:
1.4. l’uso efficace ed effettivo della capacità di numerazione;
1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al fine di assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda:
1.5.1 l’approvazione preliminare da parte dell’Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati,
1.5.2 la fornitura di fatture dettagliate e documentate,
1.5.3 la istituzione di una procedura per dirimere le controversie,
1.5.4 la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni di accesso, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio;
1.6. il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale ove previsto;
1.7. la disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la redazione dell’elenco generale degli abbonati;
1.8. la fornitura dei servizi di emergenza;
1.9. l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi;
1.10 le disposizioni speciali per le persone disabili.
1.11 lo svolgimento di attività orientate allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica , anche al fine di realizzare direttamente e indirettamente iniziative di formazione in materia di telecomunicazione ovvero il sostenimento di oneri da destinare a soggetti diversi dall’organismo autorizzato per il perseguimento dei medesimi obiettivi.
2.0 Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali, in aggiunta a quelle di cui al punto 1, possono riguardare;
2.1. l’attribuzione di diritti di numerazione in coerenza con lo schema nazionale di numerazione;
2.2. la copertura geografica e della popolazione;
2.3. l’uso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio;
2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese le prescrizioni sull'accesso a terreni pubblici o privati e sull'ubicazione e sull'uso comune delle strutture;
2.5. la durata delle licenze individuali tale da garantire l'uso efficace delle frequenze radio e delle numerazioni nonchè l'utilizzazione di terreni pubblici o privati;
2.6. la fornitura del servizio universale;
2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato significativa;
2.8. l'assetto societario, ivi compresa la solidità finanziaria ed il grado di competenza tecnica del richiedente;
2.9. la qualità, la disponibilità e la continuità del servizio e della rete;
2.10 la fornitura di linee affittate;
2.11 gli standard tecnici e di qualità definiti dall’Autorità.
ALLEGATO G
Sistemi di contabilità dei costi
Gli elementi sottoelencati possono essere inclusi nel sistema di contabilità dei costi soprattutto al fine di determinare il listino di interconnessione.
Informazioni sulle condizioni economiche praticate per l’interconnessione debbono essere pubblicate ai fini della verifica di un calcolo equo e adeguato delle condizioni economiche stesse.
Le informazioni riguardano:
1. i costi standard utilizzati: ad esempio, i costi interamente distribuiti, i costi incrementali medi di lungo periodo, i costi marginali, i costi unici, i costi diretti incorporati, ivi comprese le basi di costo utilizzate, quali i costi storici fondati sulla spesa realmente sostenuta o i costi preventivi basati sui costi previsti;
2. gli elementi di costo compresi nelle condizioni economiche di interconnessione, compreso un margine di profitto ragionevole;
3. i gradi ed i metodi di attribuzione dei costi, ed in particolare il trattamento dei costi congiunti e comuni;
4. le convenzioni contabili concernenti: i tempi per l'ammortamento delle principali categorie di attività fisse; il trattamento di altre voci di spesa importanti in termini di entrate rispetto al costo capitale, quali programmi e sistemi informatici, ricerca e sviluppo, sviluppo di nuove attività, costruzione diretta e indiretta, riparazioni e manutenzione, addebiti per dilazione.
ALLEGATO H
Indicatori dei tempi di fornitura e di qualità del servizio,
definizioni e metodi di misura
Gli organismi di telecomunicazioni, di cui all'articolo 10, comma 1, debbono pubblicare gli obiettivi relativi ai seguenti parametri di qualità:
Indicatore (nota 1)
Definizione
Metodo di misura
tempi di fornitura del collegamento iniziale ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
percentuale di guasti per linea di accesso ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
tempo di riparazione dei guasti ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
percentuale di chiamate a vuoto ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
tempo di collegamento ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
tempo di risposta dei servizi con operatore ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
tempo di risposta dei servizi informazioni telefoniche dipende dal fornitore dei servizi dipende dal fornitore dei servizi
percentuale di telefoni pubblici a moneta o a scheda funzionanti ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
accuratezza della fatturazione cfr. nota 2 cfr. nota 2
Nota 1
Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat).
Nota 2
Si utilizza la definizione ed il metodo di misure che saranno definiti dall’Autorità fino a quando non ci sarà un metodo concordato a livello europeo.
ALLEGATO I
Prestazioni supplementari
1. Prestazioni supplementari di cui all'articolo 10, comma 2:
a) funzionamento in DTMF (dual tone multifrequency): la rete telefonica pubblica fissa consente l’uso degli apparecchi telefonici che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency) con le tonalità definite nella raccomandazione Q.23 dell’UIT-T; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull’intera rete in ambito nazionale come pure tra gli Stati membri;
b) selezione diretta (DDI - direct dialling in): gli utenti di un centralino privato (PABX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell’operatore dello stesso centralino privato;
c) rinvio automatico di chiamata: possibilità di rinvi
 
Maccanico, Ministro delle comunicazioni
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