D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige: differenze tra le versioni

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Art. 3.</br>
1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</br>
"In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprieta' alla provincia autonoma territorialmente competente.</br>
I beni di cui al comma precedente nonche' le strade statali di cui all'articolo 19 e le relative pertinenze sono consegnati, secondo le procedure di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'articolo 8, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998.</br>
Secondo le modalita' di cui al comma precedente e' altresi' consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti.</br>
Salvo quanto disposto ai successivi commi ed esclusi gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1 luglio 1998, le province autonome di Trento e di Bolzano succedono allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1° luglio 1998, inerenti le funzioni delegate.</br>