L. 10 febbraio 1992, n. 164 - Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini: differenze tra le versioni

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4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 procede d'ufficio alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, proponendo, se del caso, le relative modifiche del disciplinare o le revoche delle denominazioni e pubblicando le proposte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le procedure e le modalità della verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.
[[Categoria:Leggi]]
[[Categoria:Norme 1992]]